I contratti agrari

All'interno della categoria dei contratti agrari si distingue tra contratti di scambio o a natura commutativa (affitto di fondo rustico) e contratti di natura associativa (mezzadria, sòccida, colonia parziaria). Nei contratti di scambio il proprietario cede il godimento del fondo in cambio di un corrispettivo, nei contratti di natura associativa la responsabilità della gestione dell'attività agricola ricade sia sul proprietario che concede il godimento del fondo sia sul concessionario che apporta la propria capacità lavorativa. La legge 203/82 ha vietato la stipulazione di nuovi contratti associativi, prevedendone la conversione in contratti di affitto.

Affitto di fondo rustico. È una speciale forma di affitto posta dalla legge L 567 12/6/1962 a tutela dell'affittuario (coltivatore diretto del fondo o no): il canone di affitto non può infatti superare un certo limite, periodicamente stabilito da una commissione, relativamente a zone agrarie aventi uguali caratteristiche. Due sono gli elementi fondamentali della normativa sui fondi rustici: la previsione di bassissimi canoni di affitto e un lungo termine di durata di tali contratti (almeno 15 anni), ulteriormente aumentabile di altri 3 anni, ove l'affittuario lo richieda al locatore; nel caso che l'affittuario abbia migliorato il fondo, magari rendendolo più produttivo, allo scadere del contratto avrà inoltre diritto a una indennità, e se ha impiegato dei capitali per migliorare il fondo avrà diritto a una proroga di 12 anni della durata del contratto.

1. Affitto a coltivatore diretto. Se l'affittuario è un coltivatore diretto, cioè se coltiva il fondo personalmente e con l'aiuto dei familiari, la sua posizione è ulteriormente tutelata: i contratti di affitto ai coltivatori diretti, infatti, negli ultimi decenni sono stati ripetutamente prorogati oltre la scadenza da varie leggi speciali; nel caso di morte dell'affittuario, la proroga è concessa anche ai suoi eredi. Se il proprietario del fondo intende venderlo, spetta al coltivatore diretto (e anzi, anche ai coltivatori diretti dei fondi confinanti con quello in vendita) il diritto di prelazione sul fondo, cioè il coltivatore, a parità di prezzo offerto, andrà comunque preferito agli altri soggetti intenzionati ad acquistare il fondo.

Colonia parziaria. cc 2164 È un contratto agrario in cui il concedente e uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili (la stipulazione di tali contratti è stata espressamente vietata nel 1982 L 203 3/5/1982 45, ma i contratti stipulati anteriormente sono ancora validi).

1. Caratteristiche generali. Le parti si accordano per il conseguimento di una gestione comune, in cui l'apporto del proprietario è dato dal godimento del fondo, e quello del colono dal suo lavoro. Non sorge dunque un rapporto di lavoro subordinato, in quanto le spese e le perdite sono a carico di entrambe le parti. Il colono può essere sia una sola persona, sia più persone (ad es, una cooperativa o una intera famiglia).

2. Durata del contratto e ripartizione degli utili. cc 2165 La durata della colonia parziaria è stabilita per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo. La misura della ripartizione degli utili e dei prodotti tra concedente e colono è prevista in proporzione dei 4/5 degli utili del fondo. Qualora non sia avvenuta la conversione della colonia in affitto, a seguito dell'entrata in vigore della l 203/1982 la quota di partecipazione del colono non può essere inferiore al 60 % né superiore al 90 %.

3. Obblighi del concedente e del colono. cc 2166 s Il concedente deve consegnare il fondo in modo che possa servire alla produzione alla quale è destinato, mentre il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione. Deve inoltre custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività. La direzione della colonia è di fatto esercitata dal concedente e dal colono. La colonia parziaria non si scioglie per morte del concedente; in caso di morte del colono è prevista la possibilità della continuazione di tale contratto anche nei confronti dei suoi eredi.

Mezzadria. cc 2141 È l'associazione per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividere a metà i prodotti e gli utili. È tuttavia valido il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse. Il legislatore L 756 15/9/1964 ha vietato, a pena di nullità, la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria e ha notevolmente modificato la disciplina del codice civile sul tema. Il contratto ha le seguenti caratteristiche: colui che concede il fondo partecipa in misura uguale al mezzadro alle spese di conduzione, comprese anche quelle relative ai contributi previdenziali a favore di quest'ultimo; il concedente ha diritto soltanto al 36% della produzione vendibile; il resto è attribuito al mezzadro il quale si accolla anche il restante 50% delle spese di conduzione. La direzione dell'impresa spetta a entrambi. In pratica, però, oggi la conduzione a mezzadria non è più praticata ed è scomparsa dalla nostra agricoltura.

1. Conversione in contratto d'affitto. Entro 4 anni dall'entrata in vigore della legge L 203 3/5/1982, i contratti di mezzadria potevano essere convertiti in contratti di affitto dietro richiesta del mezzadro, sempre che risultassero determinate condizioni. In ogni caso i contratti di mezzadria non convertiti dovranno risolversi entro 10 anni decorrenti dall'annata agraria successiva all'entrata in vigore della legge del maggio 1982.

Sòccida. cc 2170 È il contratto col quale il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e utili che ne derivano: l'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto. Il codice civile ha individuato tre tipi di sòccida:

a) la sòccida semplice cc 2171, nella quale il soccidante conferisce il bestiame e il soccidario provvede al suo allevamento e all'esercizio delle attività connesse;

b) la sòccida parziaria cc 2182, nella quale il bestiame è conferito da entrambi gli associati;

c) la sòccida con conferimento di pascolo cc 2186, che si ha quando il soccidario conferisce il bestiame e il soccidante conferisce il terreno e il pascolo (il lavoro è conferito sempre dal soccidario).

La direzione dell'impresa spetta al soccidante nella sòccida semplice e in quella parziaria mentre in quella con conferimento di pascolo spetta al soccidario. La legge ha parzialmente modificato la normativa vietando in particolare la stipulazione dei contratti con conferimento di pascolo e quelli di sòccida parziaria ove sia previsto il conferimento suddetto. Entro 4 anni dall'entrata in vigore della suddetta legge sarebbe stato possibile convertire i contratti con conferimento di pascolo, quando l'apporto da parte del soccidante era inferiore al 20% del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti, in contratti di affitto.