Il negozio giuridico

ATTI GIURIDICI
leciti operazioni (atti materiali o comportamenti)
  dichiarazioni di volontà (ad es., contratto, matrimonio)
illeciti atti contrari alle norme giuridiche
positivi fare qualcosa
negativi non fare (omissioni)
passivi tollerare l'attività di un altro
dovuti per legge
  per contratto o rapporto negoziale
  per precedente attività pericolosa
  per un provvedimento

È la dichiarazione (o scambio di dichiarazioni) cui l'ordinamento attribuisce l'effetto di creare, modificare o estinguere rapporti giuridici. Elementi essenziali del negozio giuridico sono: la manifestazione di volontà, la causa, l'oggetto, la forma, quando è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. Elementi accidentali (o accessori) del negozio sono la condizione, il termine e il modo. È invalido il negozio effettuato senza rispettare le prescrizioni imposte ai privati cittadini dalla legge e dall'ordinamento. Se il mancato rispetto delle prescrizioni è grave, l'invalidità è detta nullità. Se il negozio presenta difetti di minor importanza, l'invalidità assume la forma dell'annullabilità. Il negozio giuridico è una figura non contemplata nel codice civile, ma che è stata elaborata dai giuristi tedeschi del XIX secolo per classificare, all'interno di un'unica categoria concettuale, tutti quegli atti giuridici che si manifestano come dichiarazioni di volontà aventi effetti giuridici (il contratto, il testamento, il matrimonio, la procura). Gli studiosi italiani, in passato, hanno dato grande importanza alla categoria del negozio giuridico, anche se il nostro codice civile lo regola fondamentalmente nella disciplina del contratto.

La rappresentanza. cc 1388 Sistema giuridico tramite il quale un soggetto (rappresentante) esprime la volontà contrattuale e conclude il contratto, i cui effetti però si producono in capo ad un altro soggetto (il rappresentato; se, quindi, il rappresentante acquista un oggetto 'in nome e per conto' di questo, avvalendosi cioè del potere rappresentativo, il rappresentato diviene proprietario di quanto acquistato).

1. L'atto di procura. Naturalmente, perché il rappresentante possa agire in nome del rappresentato è necessario che questi gli conferisca tale speciale potere con uno speciale atto, detto procura

a) Forma. La procura può essere anche orale (deve però rivestire la stessa forma prevista per la conclusione del contratto cui si riferisce: una procura ad acquistare un immobile dev'essere scritta; una procura a donare deve essere redatta per atto pubblico).

b) Procura generale e procura speciale. La procura può essere generale, e allora autorizza alla conclusione di tutti i contratti riguardanti il rappresentato, oppure speciale, cioè relativa alla conclusione di affari determinati.

2. Atti esclusi dalla procura. La rappresentanza può essere conferita per la conclusione di qualsiasi negozio giuridico patrimoniale: è esclusa la procura solo per la conclusione dei negozi familiari (matrimonio, riconoscimento del figlio naturale ecc.) e per il testamento: si tratta di atti che per la loro natura squisitamente personale mal si conciliano con l'intervento del rappresentante.

3. La rappresentanza volontaria. Se conferita con procura la rappresentanza è detta volontaria: il rappresentato può concludere affari per mezzo del rappresentante, e dunque ampliare le proprie relazioni commerciali. I rapporti tra i due sono regolati dal rapporto di base che intercorre tra costoro: può essere un contratto di mandato, un contratto di lavoro subordinato. Il rapporto di base rimane però distinto dalla procura; il primo è l'effetto di un contratto (per la cui conclusione è necessario l'incontro delle volontà dei contraenti), la seconda un atto unilaterale, d'iniziativa del solo rappresentato, che, quindi, può ugualmente di sua iniziativa revocarla, mentre non può con altrettanta facilità recedere dal contratto relativo al rapporto sottostante.

4. Tutela del terzo contraente. Il terzo che conclude un contratto con il rappresentante può

5. Estinzione o modifica della procura. Se la procura si estingue (per revoca da parte del rappresentato, rinuncia del rappresentante, estinzione del rapporto di base, interdizione, inabilitazione o morte di rappresentante o rappresentato, fallimento del rappresentato) o viene modificata (ad es., ristretta, riducendo i poteri del rappresentante), e di tale estinzione o modifica non venga data notizia ai terzi, i contratti stipulati da costoro con il rappresentante sono validi e impegnano comunque il rappresentato, a meno che questi non provi che i terzi conoscevano la modifica o l'estinzione del potere rappresentativo

6. Gli interessi propri nel contratto. Se il rappresentante realizza interessi propri o diversi da quelli del rappresentato, questi può chiedere l'annullamento del contratto

7. La rappresentanza legale. Vi sono casi in cui la particolare situazione di un soggetto impone il conferimento della rappresentanza a prescindere dalla procura: i genitori sono di diritto rappresentanti dei loro figli minori d'età (il tutore lo è nei confronti del minore o dell'interdetto); anche il curatore fallimentare rappresenta per legge il fallito.