Strumenti di pagamento

Il contratto può prevedere per il pagamento l'uso di una molteplicità di strumenti. Il denaro contante è il mezzo più usato nel commercio al dettaglio, dove gli importi sono di entità modesta. In base alle norme antiriciclaggio, cioè dirette a ostacolare il riciclaggio dei proventi delle attività illecite, è vietato eseguire pagamenti in contanti per importi superiori ai venti milioni. Anche nel campo dei piccoli pagamenti, lo spazio occupato dal contante è eroso da altre forme di pagamento, costituite dalla moneta bancaria (assegni, bonifici bancari e giroconti, in cui il trasferimento avviene mediante scritture contabili) e dalla moneta elettronica (pagobancomat, carte di credito, smart card ecc.).

Un ruolo ancora importante è svolto dai titoli di credito (cambiale, assegno).

Il pagamento può anche essere effettuato tramite il servizio bancoposta offerto dagli uffici postali. Quando il compratore verso il corrispettivo al vettore all'atto del ricevimento della merce si ha il pagamento in contrassegno.

Il bonifico bancario

Un diffuso mezzo di regolamento tra imprese è il bonifico bancario. Si tratta di una disposizione di pagamento effettuata dai correntisti della banca a favore di un soggetto beneficiario (che può essere lo stesso ordinante) anche nel caso in cui quest'ultimo non sia titolare di conto corrente bancario o non siano noti gli elementi necessari per operarne l'accredito in conto. La banca dell'ordinante, dopo aver addebitato la somma al proprio cliente, mette il contante a disposizione del beneficiario, oppure invia al domicilio di quest'ultimo un assegno di disposizione (o assegno di domicilio) allegato a una lettera di bonifico che contiene i dati del soggetto ordinante e l'invito a firmare l'assegno per riscuoterlo presso una banca. Nei bonifici a favore di se stessi (effettuati, cioè, tra due conti presso la stessa filiale a nome dello stesso cliente) le somme movimentate sono registrate con valuta compensata, senza perdita di interessi per il cliente. Se, invece, l'ordinante e il beneficiario sono due persone distinte, la valuta viene addebitata in giornata e accreditata il giorno successivo nel caso di bonifici effettuati sulla stessa piazza, mentre si sopportano maggiori perdite di valute se l'operazione comporta il trasferimento dell'ammontare su piazze diverse.

La ricevuta bancaria elettronica (RIBA)

Una procedura di pagamento sempre più diffusa è la ricevuta bancaria elettronica (RIBA). La RIBA non è un titolo di credito ma semplicemente uno strumento per l'incasso dei crediti relativi alla fornitura di merci o servizi con possibilità di pagamento differito, nel quale sono riportati gli estremi della fattura. La procedura di pagamento prevede: a) la consegna da parte del creditore alla propria banca (banca assuntrice) delle disposizioni relative all'incasso; b) l'obbligo della banca assuntrice di inoltrare la richiesta di pagamento alla banca del debitore (banca domiciliataria); c) l'impegno della banca domiciliataria a inviare l'avviso di pagamento al domicilio del debitore; d) la consegna da parte della banca domiciliataria al debitore, una volta avvenuto il pagamento, della ricevuta bancaria; e) l'obbligo della banca domiciliataria di avvisare, in caso di mancato pagamento, la banca assuntrice, che a sua volta dovrà provvedere ad avvisare il creditore del mancato pagamento.

Con il procedimento RIBA, la consegna delle ricevute dal cedente alla banca assuntrice, il trattamento delle informazioni da parte di tutte le banche interessate, la predisposizione degli avvisi di pagamento, la stampa delle ricevute, la restituzione delle ricevute in caso di mancato pagamento, avvengono esclusivamente per via elettronica. Ciò consente di eliminare la materialità della ricevuta bancaria nei rapporti tra cliente, creditore e banca assuntrice da un lato e tra questa e la banca domiciliataria dall'altro. Inoltre la RIBA consente di velocizzare, rendere più sicure e conoscere immediatamente l'esito delle operazioni.

Vedi la figura 8.1