Le società di persone

La società di persone può essere semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice. Generalmente è amministrata dagli stessi soci: quelli tra loro che non amministrano hanno diritto a ricevere dagli amministratori notizia sullo svolgimento degli affari sociali. I soci rispondono personalmente e in maniera solidale e illimitata delle obbligazioni assunte dalla società; la morte del socio ne provoca, in genere, la fuoruscita dalla società, a meno che gli altri soci non continuino l'attività sociale con gli eredi; il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota di quest'ultimo per soddisfare il suo credito su di essa e così provocare l'esclusione del socio dalla società; il fallimento del socio ne determina l'esclusione.

Il codice civile prevede due tipi di società di persone: la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.

La società in nome collettivo (s.n.c.)

La società in nome collettivo (s.n.c) è una società di persone finalizzata all'esercizio di un'attività economica commerciale.

Per costituire una s.n.c. è necessario l'atto scritto (registrato presso l'Ufficio del registro delle imprese) che deve contenere le generalità complete dei soci, la ragione sociale (cioè il nome della società), l'indicazione dei soci amministratori ai quali spetta la rappresentanza della società, l'oggetto sociale, l'indicazione della sede, i conferimenti di ciascun socio, le prestazioni cui i soci d'opera sono obbligati, la durata della società, le norme relative alla distribuzione degli utili e delle perdite. La registrazione permette dunque ai terzi di conoscere nel dettaglio le caratteristiche e la solidità della società, oltre che l'estensione dei poteri di rappresentanza degli amministratori (che devono depositare le loro firme autografe presso il Registro delle imprese). Competenza degli amministratori è tenere le scritture contabili (libro giornale e libro degli inventari, art. 2302 cod. civ.): in caso di fallimento la loro mancanza o incompletezza può portare a conseguenze penali.

Tutti i soci sono illimitatamente, cioè con tutto il loro patrimonio, e solidalmente, cioè tutti insieme, responsabili per le obbligazioni sociali e, a differenza che nella società semplice, il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi (art. 2291); il socio può però pretendere, prima di pagare un debito sociale, che il creditore abbia preventivamente agito sul patrimonio sociale, rivelatosi insufficiente. Correlativamente, il creditore particolare del socio non può richiederne la liquidazione della quota (art. 2305); questo può avvenire solo nel caso in cui il socio sia a sua volta un imprenditore e fallisca con conseguente liquidazione della quota a favore dell'attivo fallimentare. Tutto ciò si traduce in una più accentuata autonomia patrimoniale della s.n.c. rispetto alla società semplice e dunque in una maggiore insensibilità della società alle vicende patrimoniali dei soci con conseguente maggiore tranquillità dei creditori sociali.

A tutela dei creditori sociali sono le norme che presidiano l'integrità del capitale sociale della s.n.c. (cioè del valore dei conferimenti iniziali dei soci): non possono essere distribuite somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti, e qualora si verifichi una perdita nel capitale non è possibile distribuire utili finché esso non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente (non esiste, infatti, limite minimo di capitale per la costituzione della s.n.c.); è possibile operare la riduzione del capitale solo se, nei tre mesi successivi al deposito della relativa delibera dei soci presso il Registro delle imprese, nessun creditore vi ha fatto opposizione. Per i creditori sociali, infatti, il capitale (cioè la somma dei conferimenti) e il patrimonio sociale sono le prime garanzie della solvibilità della società (salva restando, comunque, la responsabilità personale dei soci). Prima della registrazione della società, i rapporti della stessa con i creditori e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle norme in tema di società semplice (art. 2297).

La società in accomandita semplice (s.a.s.)

La società in accomandita è un tipo di società la cui caratteristica è di avere due categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti. La differenza consiste nei maggiori obblighi e responsabilità stabiliti per gli accomandatari rispetto alla presenza passiva degli accomandanti.

In particolare, nella società in accomandita semplice (s.a.s.), l'atto costitutivo deve contenere l'indicazione dei soci accomandatari e dei soci accomandanti (art. 2316), le cui quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni (art. 2313, ultimo comma). I soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita (art. 2313), mentre i soci accomandatari, al pari dei soci della società in nome collettivo, sono illimitatamente responsabili (art. 2318). Tale maggiore responsabilità è compensata dal fatto che solo questi ultimi possono amministrare e rappresentare la società e far figurare i propri nomi nella ragione sociale (art. 2314). In caso di ingerenza di un accomandante nell'amministrazione, o se questi conclude affari in nome della società (ovvero inserisce il proprio nome nella ragione sociale), assume la responsabilità illimitata e solidale, come gli accomandatari, per i debiti sociali, e può essere escluso avendo violato le regole del contratto di s.a.s. (2320). I soci accomandanti, benché privi del potere di amministrare, hanno diritto a ricevere comunicazione annuale del bilancio e del conto economico, e di controllare l'esattezza della documentazione contabile societaria. La quota di partecipazione degli accomandatari non può essere trasferita se non con il consenso di tutti i soci; quella degli accomandanti, invece, oltre a essere trasferibile per causa di morte, può esserlo con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale (art. 2322). Alla s.a.s. si applica il regime giuridico della società in nome collettivo, per quanto compatibile (art. 2315).

Esiste anche una forma di società in accomandita per azioni (vedi oltre).