L'azienda nel codice civile italiano

Il codice civile (art. 2555) definisce azienda il complesso di beni organizzati da un soggetto l'imprenditore, strutturato funzionalmente per l'esercizio dell'impresa (produzione di beni e servizi).

I beni che compongono un'azienda possono avere natura eterogenea (immobili, marchi, brevetti, crediti, scorte, materie prime, prodotti finiti, servizi ecc.) ma vengono considerati dalla legge unitariamente e, come tali, suscettibili di costituire in blocco oggetto di rapporti giuridici, quali la cessione o la vendita, in quanto coordinati all'esercizio dell'impresa. L'azienda, pertanto, può essere considerata sinonimo di organizzazione economica: essa implica che tra le componenti che la costituiscono si instaurino rapporti gerarchici.