rinùnzia o rinùncia

sf. (pl. -zie o -ce) [sec. XIV; da rinunziare]. Atto, effetto del rinunziare: la rinunzia al trono; in senso concr., il documento che attesta l'avvenuta rinunzia: firmare la rinunzia all'eredità. Al pl., sacrificio, privazione volontaria o imposta da circostanze esterne: i genitori fanno molte rinunzie per i figli. § Nel diritto privato, atto unilaterale con il quale un soggetto abdica all'esercizio di un proprio diritto, che di conseguenza si estingue. Caratteristica fondamentale della rinunzia è la sua “unilateralità”. È necessario inoltre che essa abbia a oggetto un diritto disponibile, altrimenti non avrebbe efficacia. In taluni casi la rinunzia assume una particolare forma: è il caso della rinunzia all'eredità; talora, invece, la rinunzia può risultare da un fatto che sia incompatibile con la volontà di valersi del diritto. § Nel diritto processuale civile la rinunzia agli atti processuali è la dichiarazione dell'attore di non voler proseguire nel procedimento. Essa deve essere fatta direttamente dalla parte interessata o da un procuratore speciale ed estingue il processo se è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo. § Nel diritto penale, e con analogo significato, si parla di rinunzia alla querela: essa è espressa, quando è fatta davanti a un ufficiale di polizia o a un notaio; tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi. § Nel diritto processuale penale si parla di rinunzia all'impugnazione se avviene a opera del Pubblico Ministero o delle parti private che avrebbero diritto all'impugnazione. § Nel diritto amministrativo la rinunzia è una dichiarazione unilaterale di non voler avvalersi o non voler esercitare un diritto. In questo caso però è necessaria l'accettazione da parte della pubblica amministrazione; la rinunzia può provenire anche dall'amministrazione stessa e si può verificare qualora, preesistendo un dovere a carico di un soggetto, l'amministrazione lo esonera o lo dispensa dall'adempierlo. § Nel diritto canonico, libera cessione d'un ufficio ecclesiastico, fatta per giusta causa, nelle mani del competente superiore e da lui accettata. La rinunzia del papa, che non ha superiori, non esige accettazione. La rinunzia può essere revocata fino al momento dell'accettazione.