volontariàto

Indice

Lessico

sm. [sec. XIX; da volontario].

1) Prestazione volontaria del servizio militare, senza attendere la chiamata di leva. Il limite minimo di età per l'arruolamento volontario nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica è di 16 anni (fatta eccezione per l'arma dei carabinieri, per la quale è richiesta l'età minima di 17 anni). Il servizio prestato in ferma volontaria è considerato valido a tutti gli effetti per l'adempimento della ferma di leva. Chi abbia compiuto volontariamente la ferma di leva può, a sua domanda, essere trattenuto o riassunto in servizio a tempo determinato o indeterminato, sempre che sia riconosciuto utile al servizio stesso.

2) Prestazione di lavoro civile totalmente o parzialmente gratuita, fornita presso centri religiosi, di servizio sociale ecc., o per acquisire esperienza in un'attività professionale specialmente di carattere clinico o universitario: ha fatto due anni di volontariato in un istituto neurologico. ❏Il volontariato, in quanto attività libera, esercitata individualmente o, più spesso, attraverso la pratica di gruppi organizzati, presuppone un'etica della solidarietà, preferenzialmente rivolta ai soggetti deboli della società. Rimuovere o alleviare le condizioni di emarginazione che colpiscono i poveri, gli ammalati, i disabili, gli anziani, i detenuti o gli ex detenuti, i ragazzi abbandonati, i tossicodipendenti, gli immigrati sono fra i compiti classici che il volontariato si assegna. In senso lato, però, l'esperienza del volontariato si associa anche ad altri interessi collettivi: difesa ambientale, protezione degli animali, promozione sportiva, divulgazione culturale ecc. Si può perciò parlare di volontariato come di azione gratuita, che prescinde da specifici obblighi professionali o da incombenze di ruolo. Implicando spesso il ricorso a competenze professionali particolari (assistenza sanitaria, sostegno psicologico, gestione amministrativa ecc.), il volontariato richiede quasi sempre il sostegno finanziario e un qualche grado di coinvolgimento delle istituzioni pubbliche. Si parla quindi di volontariato come esperienza di “privato sociale”. La comparazione internazionale, del resto, segnala chiaramente come lo sviluppo e l'influenza sociale del volontariato siano in diretta connessione con i livelli di prestazione raggiunti dallo stato sociale. Il volontariato, intervenendo in contesti estranei all'intervento istituzionale consolidato, o bisognosi di prestazioni scarsamente garantite dall'offerta pubblica (si pensi all'integrazione delle minoranze etniche o alle pratiche terapeutiche per i tossicodipendenti), si configura insomma assai più come un essenziale e complementare strumento di collaborazione con le istituzioni anziché come una sorta di loro surrogato o di supplenza. La tendenziale continuità temporale del lavoro di volontariato, il suo profilo economico e le sue funzioni sociali – in quasi tutti i Paesi tecnologicamente avanzati riconosciuti da leggi dello stato – differenziano chiaramente questa pratica dalla tradizionale beneficenza o dalle vecchie pratiche filantropiche. Nello stesso tempo, l'osservazione sociologica ha evidenziato ormai da tempo come, pure in presenza di distinzioni marcate sotto il profilo delle attività svolte, delle esperienze nazionali e territoriali, delle matrici etiche e culturali (volontariato religioso, volontariato di ispirazione laica ecc.), il fenomeno configuri linee di tendenza relativamente simili. Il dato più significativo riguarda il passaggio da funzioni prevalentemente riparatorie (orientate ad ammortizzare e/o compensare gli effetti di stridenti diseguaglianze sociali o di handicap individuali) a funzioni liberatorie, centrate sul riconoscimento di precisi diritti di cittadinanza. Di qui, anche, il progressivo passaggio da esperienze di volontariato rivolte agli altri a pratiche di autogestione di bisogni e interessi meritevoli di tutela (self help).

Diritto

Con la legge 11 agosto 1991, n. 266, si è data una struttura organica al volontariato. La legge quadro afferma solennemente che la Repubblica riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Viene promosso lo sviluppo del volontariato, salvaguardata la sua autonomia e stimolato il conseguimento di finalità sociali, civili e culturali. Per attività di volontariato si deve intendere quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente finalizzata alla solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario ma gli possono essere rimborsate dall'organizzazione le spese sostenute per l'attività prestata entro i limiti prestabiliti dalla stessa organizzazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. Questa deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'iscrizione agli appositi registri tenuti dalle regioni è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, per beneficiare delle agevolazioni fiscali e per far usufruire gli aderenti attivi delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi. Nel 1999 è nata l'authority sul volontariato, cui compete il controllo sull'applicazione delle norme, regolate dal Decreto legislativo 460/97: “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.

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