addictio

sf. latino (aggiudicazione). A) Nel diritto romano, una dichiarazione che si aggiungeva alle precedenti conferendo loro maggior efficacia probatoria, specie quando essa portava la firma del magistrato giusdicente. Più tardi significò invece il riconoscimento di un diritto. B) In diem addictio, clausola aggiunta a un contratto di compravendita, che ne consentiva la decadenza qualora, entro un tempo stabilito, si fosse presentato un miglior offerente.

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