appèllo

Indice

Lessico

sm. [sec. XIII; da appellare].

1) Chiamata per nome di più persone costituenti un gruppo omogeneo, che avviene di solito secondo l'ordine alfabetico: fare l'appello degli allievi, dei soldati, per accertarne la presenza; votazione per appello nominale, in cui i votanti esprimono apertamente il loro parere, man mano che vengono chiamati; appello dei caduti, cerimonia simbolica di commemorazione; mancare all'appello, eufemismo per indicare la morte di un soldato in guerra o in genere di una qualunque persona. Per estensione: A) Il segnale d'adunata dei soldati, suonato con la tromba. B) Ciascuna delle serie di turni che costituiscono una sessione di esami, specialmente universitari: ha sostenuto l'esame in secondo appello.

2) Richiamo, invocazione d'aiuto: fare appello al buon cuore del prossimo; accogliere l'appello per l'assistenza ai Paesi sottosviluppati.

3) In diritto, ricorso a un organo giudiziario superiore, rivolto a ottenere la modifica parziale o totale della sentenza pronunciata dal giudice di 1° grado: interporre appello, ricorrere in appello; Corte d'Appello, l'organo giurisdizionale che esamina e decide i ricorsi avverso le sentenze di un giudice di grado inferiore. Per estensione, il ricorso che i partecipanti a una gara sportiva possono presentare contro le decisioni della giuria arbitrale. Fig.: decisione senz'appello, senza possibilità di reclamo e di revisione, incontrovertibile; condizione senz'appello, senza alternative, irrimediabile.

4) Gioco di carte da eseguirsi tra più giocatori, cui vengono distribuite tutte le carte. Il primo gioca una carta qualsiasi e chi ha quella di valore immediatamente superiore, dello stesso seme, risponde all'appello giocandola. E così di seguito, finché qualcuno risponde. Quando la sequenza viene interrotta, l'ultimo che ha giocato getta un'altra carta dando il via a una nuova sequenza. Vince chi per primo si sbarazza delle sue carte.

Diritto

Nel diritto romano era, in origine, il mezzo d'invocare l'intercessione di una potestà pari o maggiore per bloccare gli effetti di una sentenza; più tardi diventò un ricorso al funzionario superiore per ottenere una sentenza più favorevole. Non fu mai però un atto contrario al giudice precedente, ma solo una specie di supplemento di dibattito per una più equa sentenza. Nel diritto comune rimane fondamentalmente il senso dell'appello romano con la tendenza a ridurre il numero degli appelli (dopo due o al massimo tre sentenze conformi), con un'ultima istanza presso il sovrano. La Rivoluzione francese ammise un solo appello al giudice superiore: l'istanza alla Corte di Cassazione valeva per la sola questione di diritto. Il principio passò anche nel diritto processuale civile italiano, nel quale l'appello è il ricorso a un giudice superiore per far riformare una sentenza di 1º grado. È la forma più ampia d'impugnazione, comprendendo tutti i motivi di censura di una sentenza sia in materia di fatto sia da un punto di vista strettamente giuridico. In sede civile possono essere impugnate con l'appello tutte le sentenze pronunciate in 1º grado, purché l'appello stesso non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti. Sono comunque non appellabili: la sentenza che abbia pronunciato solo sulla competenza; la sentenza pronunciata secondo equità; la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, sottoponibile al solo ricorso in cassazione. L'appello si propone innanzi al giudice immediatamente superiore nel termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza (Codice di Procedura Civile, art. 325). Qualora la sentenza non sia notificata a cura della parte che ne ha interesse, l'appello può essere proposto entro un anno dalla sua pubblicazione. Si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici posti a base dell'impugnazione. Nei procedimenti d'appello vengono osservate, in quanto applicabili, le norme stabilite per il procedimento di 1º grado; tuttavia non possono proporsi nuove domande pur essendo possibile formulare nuove eccezioni e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova; le parti possono richiedere gli interessi, i frutti, gli accessori e i danni maturati dopo la sentenza impugnata. L'appello è dichiarato improcedibile quando l'appellante non si costituisce o, se costituito, non compare né alla prima udienza né alla successiva fissata d'ufficio dal collegio. Il giudizio d'appello si conclude con sentenza con la quale il giudice di 2º grado conferma la decisione impugnata ovvero la riforma. La sentenza d'appello civile è provvisoriamente esecutiva. In alcuni casi la Corte d'Appello può rimettere la causa al primo giudice. Qualora una parte abbia dimostrato acquiescenza a una decisione del giudice di 1º grado, mediante accettazione espressa della di lui sentenza con atti incompatibili con la volontà di proporre appello, questo è dichiarato improponibile; qualora, invece, venga proposto appello soltanto nei confronti di taluni capi di sentenza, ciò comporta acquiescenza per quelle parti della sentenza non impugnate. § In materia penale, le sentenze pronunciate dal tribunale sono appellabili presso la Corte d'Appello. Sull'appello proposto contro le sentenze della Corte d'Assise decide la Corte d'Assise d'Appello. Sull'appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari decidono, rispettivamente, la Corte d'Appello e la Corte d'Assise d'Appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della Corte d'Assise (art. 596 Codice Procedura Penale). L'appello attribuisce al giudice di 2º grado la cognizione del merito limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti e, quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave o prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole della sentenza di 1º grado (art. 597 Codice Procedura Penale). Il Pubblico Ministero (PM) e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento emesse a termine del processo ordinario; l'imputato però non può impugnare le sentenze di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. Sono inoltre inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa (art. 593 Codice Procedura Penale). Nel giudizio abbreviato l'imputato e il Pubblico Ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una diversa formula. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato (art. 443 Codice Procedura Penale). Nel cosiddetto patteggiamento il Pubblico Ministero può appellare la sentenza se dissente in merito alla congruità della pena (art. 448 Codice Procedura Penale). Il termine per proporre appello è di: 15 giorni se è stato possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza; 30 giorni se ciò non sia stato possibile ma vi si provveda non oltre il trentesimo giorno dalla pronuncia; 45 giorni quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa. Il termine decorre, a seconda dei rispettivi casi: dalla notificazione della sentenza o dalla lettura della sentenza in udienza; dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza; dalla notifica dell'estratto contumaciale (art. 544, 585 Codice Procedura Penale). Il rito d'appello è simile a quello ordinario di 1º grado. Il giudice di 2º grado pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata o rinvia al giudice di 1º grado nei casi di nullità della sentenza di 1º grado. Nel nuovo processo penale, la parte che ha diritto all'appello può proporre direttamente ricorso per cassazione (art. 569 Codice Procedura Penale).

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