Lessico

sf. [sec. XIII; dal latino actío -ōnis, da agĕre, fare, operare; nel significato finanziario sul modello del francese action].

1) Richiesta formale inoltrata agli organi competenti perché sia riconosciuto un proprio diritto; più in generale, processo, causa: intentare un'azione legale.

2) Titolo di credito costituito da ciascuna quota in cui è suddiviso un capitale sociale.

Cenni storici

Nell'antico diritto romano si definivano actiones le parole e i gesti che l'interessato, secondo un preciso rituale, doveva ripetere per dare valore processuale alle ragioni avanzate. Se compiute davanti al tribunale diventavano actiones in iure; se altrove actiones extra ius o ex iure. Con l'ordinamento dei decemviri e l'introduzione della legge delle XII Tavole la definizione divenne più appropriata e si specificò nella legis actio, comportando anche un diverso rituale per ogni tipo di procedimento. Quando il processo passò dalle mani dei pontefici a quelle dei giuristi perse il suo carattere di sacralità (sec. IV a. C.), ma il termine rimase nel nuovo frasario giuridico. Più tardi, in sostituzione del primitivo rituale, vennero fissate delle formule diverse per ogni tipo di rapporto giuridico e queste, in processo di tempo, aumentarono di numero con il crescere dei rapporti giuridici affidati al pretore. Si ebbero così l'actio communi dividundo, l'actio locati, l'actio iniuriarum, ecc. In questa fase (dopo la Legge Ebuzia del 126 a. C.) subentrò un procedimento unico e l'azione indicò il modo particolare in cui ogni rapporto processuale si realizzava, assumendo il significato di attività con la quale il possessore di un diritto avviava un processo, o la formula risolutiva del processo; o ancora il diritto del soggetto a ottenere soddisfazione attraverso il processo. Nel diritto moderno l'azione indica sia il diritto soggettivo sia la domanda giudiziale con cui questo viene fatto valere. In altri casi definisce genericamente il diritto di rivolgersi al magistrato per ottenere provvedimenti di giustizia.

Diritto civile

Secondo le antiche concezioni privatistiche, ancora oggi sostenute da qualche studioso, per azione in materia civile dovrebbe intendersi il diritto del creditore di rivolgersi al debitore per ottenere la prestazione dovuta. Tale tesi, che tiene in scarso conto il rilevantissimo aspetto dell'intervento statale nelle controversie private e che nega al diritto di azione una propria individualità rispetto alla pretesa che si fa valere, è oggi superata grazie alla scienza giuridica germanica (B. Windscheid e Th. Muther) e italiana (G. Chiovenda). Sul presupposto, infatti, che possono ben esistere azioni senza che necessariamente vi sia lesione di diritti (si pensi alle azioni di accertamento) si è venuta affermando la piena autonomia del diritto di azione dal diritto soggettivo. Ecco, dunque, che l'azione non è più vista come un diritto verso il debitore ma piuttosto verso lo Stato affinché svolga una propria attività mirante all'attuazione della legge. Alle decisioni che vengono richieste al giudice corrispondono diverse categorie di azioni: di cognizione, di esecuzione, cautelari. Nell'ambito delle azioni di cognizione si distinguono poi le azioni di condanna, di accertamento e costitutive. Le prime tendono all'ottenimento di una prestazione da parte del convenuto; le seconde mirano ad accertare l'esistenza o l'inesistenza di un rapporto giuridico o di un diritto; le terze alla costituzione o all'estinzione di un rapporto giuridico. Con riferimento al diritto privato che tutelano, le azioni si distinguono in rivendicatorie, negatorie, confessorie, ipotecarie, ereditarie, ecc.

Diritto penale

Ha lo scopo di conseguire l'attuazione della legge penale nei confronti dell'autore di un reato. Anche l'azione penale viene modernamente concepita come un diritto autonomo da quello che essa tutela e ciò è tanto più evidente nell'azione penale giacché colui che l'esercita (Pubblico Ministero) è persona diversa da quella offesa dal reato. L'azione penale è pubblica e spetta al Pubblico Ministero anche quando il suo esercizio sia soggetto all'iniziativa della parte lesa (querela). L'iniziativa della parte, infatti, non altera i poteri del Pubblico Ministero; una volta promossa l'azione, questi non può più rinunziarvi anche se si convince che il reato non esiste ovvero non è provato; in tali casi egli può, al massimo, richiedere al giudice per le indagini preliminari (gip) l'emissione del decreto di archiviazione. L'azione penale inizia, quando non siano necessarie la querela, la richiesta o l'istanza, in seguito a un rapporto, a un referto, a una denuncia o ad altra notizia del reato. La querela è un diritto soggettivo fatto valere dalla persona che si pretende lesa da un reato per il quale non si debba procedere d'ufficio; la richiesta è un'autorizzazione a procedere per determinati reati che viene concessa dal ministro della Giustizia; l'istanza è un atto formalmente simile alla querela, necessario per i procedimenti relativi a reati commessi all'estero; il rapporto è l'atto di un ufficiale o agente della polizia giudiziaria o di altro pubblico ufficiale col quale si comunica al procuratore della Repubblica la notizia di un reato; il referto è l'atto obbligatorio con il quale chi nell'esercizio di una professione sanitaria abbia riscontrato un caso che presenta caratteri di delitto ne dà notizia al procuratore della Repubblica; la denuncia, infine, è la comunicazione data al procuratore della Repubblica o a un uffuciale di polizia giudiziaria, al pretore o a un ufficiale di polizia giudiziaria da ogni persona, anche diversa dall'offeso, che abbia avuto notizia di un reato perseguibile d'ufficio. L'azione penale si estingue: per la morte del reo; per amnistia; per remissione di querela nei casi in cui è necessaria la querela; per prescrizione; per oblazione; per conciliazione amministrativa.

Diritto pubblico

Azione popolare: istituto di diritto pubblico che consente a cittadini appartenenti a enti pubblici di svolgere azioni di tutela giudiziaria degli interessi generali degli enti stessi in sostituzione degli organi competenti di questi. Si tratta, in altre parole, di una facoltà attribuita al privato, quale membro di una collettività organizzata, di far valere in nome proprio un diritto o un interesse che spetta alla collettività. Il suo fondamento riposa sul principio secondo il quale ogni cittadino ha interesse al buon funzionamento dell'amministrazione pubblica. L'applicazione dell'istituto è ampia nel diritto inglese in virtù di leggi speciali che sanzionano l'obbligo dell'accusa sia per i magistrati sia per i privati e accordano determinati premi all'accusatore popolare. In Francia e nel Belgio l'azione popolare è ammessa in materia elettorale e a tutela dei comuni. Negli Stati Uniti è prevista nel campo della responsabilità dei pubblici funzionari e dei magistrati. Nell'ordinamento italiano esiste l'ipotesi di azione popolare in materia elettorale, per esempio: le questioni connesse all'iscrizione nelle liste, per la ripartizione delle sezioni elettorali; in materia di eleggibilità dei consiglieri provinciali e comunali; per l'esercizio dell'azione penale in materia di reati elettorali; in materia fiscale, per esempio tributi locali; in materia giudiziaria in senso lato, per esempio iscrizione nelle liste dei giurati di Corte d'Assise, e, in genere, in materie riguardanti i comuni, le province, le istituzioni di assistenza e beneficenza. § Per azione di società, vedi società; azione redibitoria, vedi redibitorio; azione di rivendicazione, vedi proprietà; azione possessoria, vedi possesso.

Diritto commerciale

Quota parte del capitale nominale di una società per azioni, rappresentata da un documento che attribuisce a chi la possiede lo status di socio indicando la sua misura di partecipazione al capitale sociale. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono di regola ai possessori eguali diritti. Possono assumere la forma nominativa, con intestazione del possessore nel titolo e nel libro dei soci, o al portatore, senza il nome del titolare e con esercizio dei diritti e obblighi di socio da parte del possessore. In Italia le azioni devono essere nominative (per ragioni particolari, specie di natura fiscale) salvo in alcune regioni a statuto speciale dove sono ammesse azioni al portatore. Per evitare le difficoltà derivanti dalla circolazione dei titoli nominativi, è stato ammesso il trasferimento mediante girata (con firma autenticata da un notaio, da un agente di cambio o da una banca autorizzata). L'azione conferisce il diritto di voto, con partecipazione all'assemblea, al riparto utili (dividendo) e di riscossione di una quota del patrimonio sociale nel caso di liquidazione e attribuisce la facoltà di controllo della gestione sociale con esame del bilancio. Lo statuto o l'atto costitutivo della società possono stabilire l'emissione di azioni speciali quali: le azioni privilegiate, che conferiscono un diritto di prelazione rispetto ai soci ordinari sul patrimonio sociale, nel caso di scioglimento della società, e sulla ripartizione degli utili; le azioni a voto limitato a cui spetta il diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie e un diritto a prelazione analogo alle azioni privilegiate; le azioni di godimento che, attribuite ai soci possessori di azioni rimborsate al valore nominale, non danno diritto al voto, ma partecipano agli utili, residuati dopo il pagamento delle azioni non rimborsate, in misura del 5% e, in caso di liquidazione, alla ripartizione del patrimonio sociale dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale; le azioni a favore dei prestatori di lavoro, consistenti in un'assegnazione individuale straordinaria di utili non in denaro ma in nuove azioni ai dipendenti della società (aumentano il capitale sociale in misura corrispondente ma, non essendoci un effettivo versamento da parte del prestatore di lavoro, non danno diritto in caso di liquidazione ad alcun rimborso); azioni con prestazioni accessorie emesse a favore di soci obbligati a eseguire prestazioni di lavoro, nominative, con divieto di trasferimento. Si distinguono nell'azione un valore nominale, valore impresso sul titolo in proporzione del quale avvengono la ripartizione dell'utile e il rimborso del capitale in sede di scioglimento della società; un prezzo di emissione, prezzo pagato dall'azionista generalmente sopra la pari o alla pari (mai sotto la pari in quanto, essendo inferiore al valore nominale, costituirebbe un capitale sociale in parte inesistente); un prezzo corrente, valore effettivo dell'azione dipendente dall'andamento dell'azienda e denominato corso nel caso di azioni quotate in borsa. Le azioni infine sono liberate quando è stato versato interamente il loro ammontare, non liberate se il versamento è stato parziale (sono stati versati solo alcuni decimi del valore nominale). Nell'ipotesi summenzionata il capitale versato sarà inferiore al capitale nominale o sottoscritto. La società non può acquistare azioni proprie se non rispettando determinate norme, né può emettere nuove azioni se le precedenti non sono state liberate interamente. Ulteriori limiti sono imposti nell'acquisto di azioni negli aggruppamenti di società. Il collocamento dei titoli azionari può essere fatto direttamente dall'azienda o tramite un sindacato bancario.

Per il diritto

S. Satta, Diritto Processuale Civile, Padova, 1959; V. Andrioli, Diritto Processuale Civile, Napoli, 1979; S. Piraino, L'azione nel processo amministrativo, Milano, 1981.

Per l'economia

T. Ascarelli, Studi in tema di società, Milano, 1952; F. Messineo, Studi di diritto delle società, Milano, 1958; P. Greco, Società, Torino, 1959; A. De Gregorio, Corso di diritto commerciale, Milano, 1967; P. Grieger, Metodologia dell'azione, Milano, 1983.

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