bicameralismo o bicamerismo

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Descrizione generale

sm. [sec. XX; da bi-+camera]. Sistema parlamentare che esige la contemporanea presenza di due assemblee legislative. Nel bicameralismo classico dev'esserci un'assoluta parità tra i due organi rappresentativi, nel senso che la funzione legislativa si esplica attraverso il consenso espresso da entrambe le camere sullo stesso testo normativo. Tuttavia nell'attuale sviluppo delle forme democratiche si riscontra la tendenza a riconoscere la superiorità di una camera rispetto all'altra, facendo prevalere quella che appare più diretta espressione della sovranità popolare. Storicamente, nell'Inghilterra del sec. XIV il bicameralismo trasse origine dalla volontà della borghesia e della nobiltà di avere autonomi centri di rappresentanza, cioè la Camera dei Comuni e la Camera dei Lords. Questa necessità di dar rilievo ai molteplici interessi economico-sociali esistenti in ogni comunità organizzata ha continuato a costituire la giustificazione politica di fondo del sistema bicamerale. Un simile pluralismo di esigenze è presente soprattutto negli Stati federali, o nei sistemi con forti autonomie regionali, dove un'assemblea raccoglie rappresentanti dei singoli Stati membri e l'altra raccoglie i deputati scelti a rappresentare tutti i cittadini. Ulteriori forme di bicameralismo si hanno ogni volta che l'elettorato partecipa al voto, oltre che nella sua totalità indistinta, anche ripartito in base a criteri discriminanti diversi, che possono riguardare l'attività professionale di ciascun elettore o l'appartenenza a particolari gruppi etnici (negli Stati plurinazionali o misti). Oltre all'obiettivo politico di rendere la delegazione parlamentare quanto più possibile aderente e “rappresentativa” della gamma di opinioni e di interessi diffusi nei vari gruppi sociali, il bicameralismo risponde a specifiche finalità tecniche, perché tende ad assicurare una più accurata e meditata elaborazione delle leggi, un maggior impiego delle competenze personali, una più coerente separazione tra l'esecutivo e il legislativo.

Politica: il sistema bicamerale italiano

La Costituzione della Repubblica Italiana ha pienamente accolto il bicameralismo, come dimostra l'art. 55 (“Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”). Elementi di differenziazione fra le due assemblee sono: esistenza nel caso del Senato di membri non eletti dalla base (i cinque senatori di nomina presidenziale), maggiore età per l'elettorato attivo e passivo (rispettivamente 25 e 40 anni per il Senato e 18 e 25 per la Camera), numero più ristretto di seggi (315 al Senato rispetto ai 630 della Camera); ciò tende (almeno in teoria) ad assegnare al Senato un compito di equilibrio e di moderazione. La stessa tecnica di elezione dei senatori, sistema misto, uninominale e di lista, su base regionale, avrebbe dovuto favorire una maggiore corrispondenza alle necessità delle varie realtà territoriali. Di fatto l'attuale sistema si presenta come una perfetta duplicazione dei compiti delle due Camere con un conseguente appesantimento del lavoro legislativo. Ciò ha favorito l'apertura di un vasto dibattito tra forze politiche ed esperti per il superamento di questa situazione. Si possono riassumere sostanzialmente due posizioni: una propone l'istituzione del sistema monocamerale; l'altra, articolata al suo interno, prefigura una diversificazione sostanziale delle attività del Senato rispetto alla Camera dei deputati. Il 7 giugno 1990, il Senato ha approvato un disegno di legge di modifica costituzionale. Tra le novità introdotte: l'elevazione da cinque a otto dei membri nominati senatori a vita per meriti sociali, scientifici, artistici e letterari; l'attività legislativa continua a essere svolta da ambedue le Camere in materia costituzionale, nei trattati internazionali che prevedano modifiche territoriali, nell'approvazione di bilanci e consuntivi, nella conversione dei decreti legge; per ciò che riguarda la legislazione ordinaria, invece, si prevede che un testo approvato da una Camera si intende definitivamente approvato se entro 15 giorni l'altra non deliberi di esaminarlo. Non va dimenticato, infine, che anche nei sistemi bicamerali in casi tassativamente previsti si deroga dal bicameralismo, riunendo le due assemblee in seduta comune. Ciò accade per esempio in Italia quando si deve eleggere il presidente della Repubblica (art. 83), presenziare al suo giuramento (art. 91), deliberare sulla messa in stato d'accusa del capo dello Stato o di ministri (art. 90 e 96), procedere all'elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104) e di cinque giudici della Corte Costituzionale (art. 135).

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