còniuge

sm. [sec. XIII; dal latino coníu(n)x-iŭgis, da coniungĕre, unire insieme]. Ciascuna delle due persone unite tra loro in matrimonio, consorte; per lo più al pl.: i coniugi, marito e moglie; raro il f., la coniuge, la moglie. § Il diritto obbliga i coniugi alla coabitazione, alla reciproca fedeltà e assistenza. In caso di successione legittima, il coniuge ha diritto all'intera eredità in mancanza di figli legittimi o naturali, ascendenti, fratelli e sorelle (art. 191, legge 19 maggio 1975, n. 151); alla metà o a 1/3 se concorre rispettivamente con uno o più figli (art. 189, legge citata); a 2/3 se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali (art. 190, legge citata). Gli stessi diritti spettano al coniuge separato (a meno che a questi non sia stata addebitata la separazione, art. 193), mentre al coniuge divorziato non spettano diritti. Il giudice può tuttavia obbligare uno dei coniugi divorziati al pagamento di un assegno periodico o di una somma in unica soluzione a favore dell'altro, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche. Cessa il diritto all'assegno se il coniuge divorziato si risposa.

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