dibattiménto

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Lessico

sm. [sec. XIII; da dibattere]. Il dibattere, specialmente nel significato di disputa. Nella terminologia giudiziaria, identifica la fase centrale di un procedimento penale.

Diritto

Si accede al dibattimento a seguito dell'emissione del decreto di rinvio a giudizio quando non si è proceduto al giudizio abbreviato o al decreto di condanna. Le udienze del dibattimento sono normalmente pubbliche salvo i casi in cui il giudice del dibattimento disponga che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un numero determinato di persone o che l'intero dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse (nei casi in cui: la pubblicità può nuocere al buon costume o comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato; si devono assumere prove pregiudizievoli alla riservatezza dei testimoni o delle parti private in ordine a fatti non costituenti oggetto dell'imputazione; la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene; avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati; devono essere esaminati dei minorenni). Il dibattimento è diretto dal presidente del collegio giudicante (o dal tribunale in composizione monocratica) che preliminarmente controlla la regolare costituzione in giudizio delle parti e le questioni concernenti la competenza e le eventuali nullità, dichiarando, ove se ne verifichino le circostanze, la contumacia dell'imputato. Compiute tali attività, il presidente dichiara formalmente aperto il dibattimento. Successivamente il Pubblico Ministero espone i fatti oggetto dell'imputazione e indica le prove di cui chiede l'ammissione. Dopo l'intervento del Pubblico Ministero, i difensori indicano i fatti che intendono provare e chiedono anch'essi l'ammissione delle prove di cui intendono avvalersi a difesa dell'imputato. Esaurita l'esposizione introduttiva, il presidente provvede all'ammissione delle prove che ritiene legittime e informa l'imputato che ha facoltà di rendere, in ogni stato del dibattimento, le dichiarazioni che ritiene opportune. Si procede poi all'assunzione delle prove. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro individualmente dopo essere stati avvertiti dell'obbligo di dire la verità. Le domande ai testimoni sono rivolte direttamente dal Pubblico Ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone; esse sono poste su fatti specifici e non possono «nuocere alla sincerità delle risposte» né suggerirle o ledere il rispetto della persona. Esperito l'esame testimoniale, il presidente dispone l'esame delle parti secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, imputato. L'esame si svolge nei modi della testimonianza. Il presidente, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento e in seguito alla lettura degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'istruzione dibattimentale. Se, nel corso di questa, il fatto addebitato all'imputato risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio e non appartiene alla competenza del giudice superiore, il Pubblico Ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione. Si procede nello stesso modo se emerge un reato connesso con il reato per cui è stato intentato il processo o si accerta una circostanza aggravante del reato stesso. Il fatto completamente nuovo rispetto alla imputazione può essere contestato in udienza soltanto nel caso in cui vi sia il consenso dell'imputato presente e su richiesta del Pubblico Ministero. Terminata la fase istruttoria del dibattimento, il Pubblico Ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni. Le conclusioni della parte civile devono essere redatte per iscritto e devono comprendere, quando sia chiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare. Il Pubblico Ministero e i difensori delle parti private possono replicare una sola volta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari. In ogni caso l'imputato e il suo difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi nel caso ne facciano richiesta al giudice. Esaurita la discussione, il giudice che presiede al dibattimento dichiara chiuso il dibattimento stesso. La deliberazione della sentenza avviene subito dopo in camera di consiglio.

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