distanza (diritto)

con il termine distanza si indicano limiti che la legge pone all'esercizio del diritto di proprietà in materia di costruzioni, piantagioni, luci, vedute, ecc. Distanza per le costruzioni: la distanza minima assoluta tra nuovi edifici è di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; la misura del distacco si effettua sulla retta orizzontale che individua la distanza minima, compresi i balconi, esclusi cornicioni o gronde sporgenti meno di 70 cm (D.M. 2 aprile 1968, n. 1444). I regolamenti comunali possono, peraltro, fissare anche un limite maggiore. Distanza per le piantagioni: gli alberi di alto fusto debbono essere tenuti ad almeno 3 m dal confine; a 1,5 m debbono stare gli alberi il cui tronco sia di altezza fino a tre metri. Gli arbusti, le viti, le siepi debbono distare almeno 0,5 m dal confine. Distanza per le vedute: per aprire vedute (finestre, balconi, terrazze) occorre che vi sia la distanza minima di almeno 1,5 m dal confine del fondo più vicino. Pozzi, cisterne e buche possono essere aperti a distanza non inferiore a 2 m dal confine.

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