fedecommésso

sm. [sec. XVIII; dal latino fideicommissum]. Nel diritto romano, disposizione testamentaria in forma di annotazione extra-testamento all'erede legittimo o testamentario o al legatario; il disponente si affidava alla lealtà e onestà del fiduciario (fidei committere). L'istituto serviva a far conseguire beni a persone (peregrini o incapaci a ricevere) che non potevano essere contemplate in un testamento come eredi o come legatari. L'istituto, non essendo soggetto all'osservanza di alcuna forma, acquistò grande diffusione. Il fedecommesso poteva essere imposto anche a carico degli eredi legittimi senza fare testamento e cioè mediante codicilli. § Nel diritto moderno si ha sostituzione fedecommissaria quando nel testamento si faccia una chiamata di secondo grado, in ordine successivo, nominando un beneficiario per il tempo in cui il primo chiamato (sostituito) avrà cessato di godere dell'eredità o del legato. Presupposti del fedecommesso sono: la doppia chiamata e l'obbligo imposto all'istituito (primo chiamato) di conservare per restituire il bene ereditato al sostituito (secondo chiamato). La chiamata è di secondo grado solo riguardo al tempo, in quanto il sostituito è erede diretto del testatore e non dell'istituito. L'eredità si devolve al sostituito nel momento della morte dell'istituito. In base al vigente diritto di famiglia, il fedecommesso è consentito solo se è disposto dai genitori o dagli altri ascendenti in linea retta ovvero dal coniuge dell'interdetto in favore della persona o dell'ente che, sotto la vigilanza del tutore, ne hanno avuto cura.

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