Generalità

L'immunità consiste nel privilegio o nel complesso di privilegi assicurati a persone che, per le funzioni svolte o per l'ufficio ricoperto, godono di una speciale condizione di favore nei confronti della legge e, in particolare, relativamente a eventuali procedimenti penali. In origine l'immunità era l'esenzione da imposte pubbliche (munera) e di conseguenza il non-assoggettamento alla giurisdizione a esse collegata. L'istituzione di tale privilegio risale al periodo del basso Impero per i beni imperiali, che avevano una propria amministrazione, al di fuori della giurisdizione normale. Nel Medioevo continuò, specialmente nello Stato franco, come concessione elargita dal re a privati o enti ecclesiastici. In forza dell'immunità il funzionario regio non poteva, nel territorio da essa privilegiato, esigere tasse o esercitare la giustizia. Queste immunità raggiunsero una vera inflazione nell'Italia dominata dai Franchi, mentre nei territori longobardi penetrarono solo più tardi. Contro le immunità lottarono i Comuni, contrapponendo una concezione più democratica della fruizione dei beni. In particolare essi colpirono l'aspetto economico delle immunità e in toto le immunità ecclesiastiche. Le immunità scomparvero con le riforme introdotte nei vari Stati nel sec. XVIII e con il Codice napoleonico.

Diritto canonico

Immunità ecclesiastiche. Il Codice di Diritto Canonico distingue le immunità ecclesiastiche in personali e reali. Le prime si riferiscono all'esenzione dei chierici dalla prestazione del servizio militare e dagli incarichi e uffici pubblici contrari allo stato clericale. In particolare, poi, il pontefice gode, per norma canonica, della piena immunità giurisdizionale e, per norma concordataria, dell'immunità penale. Sono invece reali le immunità di cui godono le chiese, per cui il reo che si sia rifugiato nell'edificio sacro fruisce del “diritto di asilo”. Tale diritto è stato abolito dalle moderne legislazioni statuali.

Diritto costituzionale

L'immunità parlamentare è un particolare status riconosciuto ai membri del Parlamento. L'istituto dell'immunità per i parlamentari è previsto dall'art. 68 della Costituzione (modificato dalla legge costituzionale del 29 ottobre 1993, n. 3). I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e per voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né arrestato o mantenuto in detenzione salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna o nel caso in cui sia colto in flagranza di un reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i parlamentari a intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione e al sequestro di corrispondenza. Le immunità si acquistano, per i deputati, all'atto della proclamazione; per i senatori, al momento della proclamazione se eletti, dalla comunicazione della nomina, se nominati. In ciascun ramo del Parlamento esiste un'apposita commissione che decide sulla presentazione delle richieste relative all'autorizzazione di cui all'art. 68 citato. Le assemblee in seguito votano sulla concessione o meno dell'autorizzazione. L'istituto, sconosciuto al diritto parlamentare inglese, fu introdotto con l'avvento della Rivoluzione francese del 1789, per tutelare l'indipendenza dell'Assemblea e i suoi componenti di fronte agli altri poteri dello Stato e verso gli stessi elettori.

Diritto internazionale

Nel diritto internazionale moderno sono riconosciute immunità personali e reali. Le prime proteggono le persone addette ai vari organi di Stati esteri; le seconde salvaguardano le cose connesse ai succitati organi. In relazione agli organi le immunità possono essere diplomatiche e consolari. Le immunità diplomatiche riguardano la persona e le attività degli agenti diplomatici di uno Stato straniero presso lo Stato ospitante e le cose annesse alla missione diplomatica. In particolare esse riguardano: l'inviolabilità personale, dell'abitazione degli addetti all'ambasciata, della corrispondenza diplomatica; l'esenzione dalla giurisdizione civile e penale dello Stato ospitante; l'esenzione tributaria. Le immunità consolari sono le stesse che competono agli agenti diplomatici con alcune restrizioni per quanto concerne l'esenzione della giurisdizione giudiziaria locale (esenzione solo dagli atti coattivi sulla persona). § Per i capi di Stato esteri le immunità riguardano l'inviolabilità della loro persona (astensione da ogni atto coercitivo e misure atte a evitare ogni offesa alla sua persona); l'inviolabilità e libertà della sua corrispondenza; l'esenzione assoluta dalla giurisdizione penale e solo parziale per quella civile. § Immunità delle organizzazioni internazionali: per quanto concerne l'organizzazione in sé le immunità sono identiche a quelle diplomatiche; per i loro addetti sono invece fissate in appositi accordi bilaterali o plurilaterali.

Bibliografia

C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1969; S. Traversa, Immunità parlamentare, in “Enciclopedia del Diritto”, Milano, 1970; P. Virga, Diritto costituzionale, Milano, 1971; A. D'Andrea, Note sull'autorizzazione all'arresto dei membri del Parlamento, Milano, 1985; P. G. Caron, voce Asilo (Diritto canonico e diritto pubblico statuale, medievale e moderno), in “Novissimo Digesto Italiano”, vol. I, tomo II, Torino, 1958; V. Del Giudice, Manuale di diritto ecclesiastico, Milano, 1959; M. Petronelli, Diritto canonico, Napoli, 1983.

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