impùbere

(lett. impube), agg. e sm. e f. [sec. XIV; dal latino impūbes-ĕris]. Che o chi non ha ancora raggiunto la pubertà. § In diritto, il fanciullo dai 7 anni ca. alla pubertà; avendo limitata capacità di intendere e di volere, può compiere atti dai quali trae vantaggio, anche senza il tutore, la cui presenza è invece necessaria per il compimento di atti che comportano perdite od obblighi attuali o anche soltanto eventuali. Il diritto canonico fissa l'età dell'impubere al di sotto dei 12 anni per le femmine; al di sotto dei 14 per i maschi.

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