incameraménto

sm. [sec. XIX; da incamerare]. Atto ed effetto dell'incamerare. § L'incameramento dei beni ecclesiastici, iniziato con le leggi sarde del 25 agosto 1848, n. 777, e 29 maggio 1855, n. 878, ebbe il suo coronamento con le leggi unificatrici 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848, nonché, dopo che Roma fu annessa all'Italia, con la legge 19 giugno 1873, n. 1402. Il patrimonio immobiliare degli enti soppressi fu convertito in rendita pubblica 5%, e fu decurtato, tra l'altro, d'una “tassa straordinaria” del 30% sul capitale, rimanendo devoluto, nella massima parte, al Fondo per il culto. Vedi anche Istituto per il sostentamento del clero.

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