incostituzionalità

sf. [sec. XIX; da incostituzionale]. Difformità di una norma di legge ordinaria rispetto a una norma costituzionale. Poiché le norme costituzionali sono gerarchicamente superiori alle altre, la non conformità a esse di una legge ordinaria ne determina la dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. Possono essere sottoposti al giudizio di legittimità costituzionale della Corte solo “le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni” (art. 134, primo comma, Costituzione). Il giudizio davanti alla Corte Costituzionale può essere proposto: in via incidentale e in via principale. Si ha giudizio in via incidentale quando una norma deve essere applicata nel corso di un giudizio davanti a un'autorità giurisdizionale; una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale. Se il giudice ritiene che la questione non sia manifestamente infondata e che sia rilevante ai fini del procedimento in corso, sospende il giudizio e, con ordinanza, dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. La questione può essere anche sollevata dal giudice d'ufficio. Se il ricorso viene accolto, la norma viene dichiarata incostituzionale e non può più essere applicata dal giorno dopo la pubblicazione della sentenza della Corte sulla Gazzetta Ufficiale. Il giudizio in via principale può essere proposto solo dal governo contro una legge regionale, o da una Regione contro una legge statale o di altra Regione che violi la sua competenza.

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