mansióne
Indicesf. [sec. XIII; dal latino mansío-ōnis, permanenza, soggiorno].
1) Ant., alloggio, dimora; recapito; più in particolare, usato nel senso del latino mansio. Nel dramma liturgico medievale, luogo deputato.
2) Comunemente, ufficio, incarico; in particolare, compito affidato al prestatore di lavoro subordinato. Secondo lo Statuto dei lavoratori, il lavoratore ha diritto di svolgere le mansioni per cui è stato assunto e di acquistare definitivamente, in caso di trasferimento a mansioni superiori e dopo un periodo stabilito dai contratti collettivi e mai superiore a tre mesi, la qualifica e la retribuzione più elevata a esse corrispondenti. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni inferiori a quelle di assunzione neanche se conserva la retribuzione originaria.