Lessico

agg. e sm. e f. [sec. XIX; da minore]. Di chi si trova ancora nella minore età, anche con riferimento alla particolare condizione giuridica: tribunale dei minorenni; corruzione di minorenne. Con legge n. 39 dell'8 marzo 1975 il minorenne cessa di essere tale al compimento del diciottesimo anno.

Diritto del lavoro

Il lavoro dei minorenni trova la sua prima tutela nell'art. 37 della Costituzione: “La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce a essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”. La tutela si estende anche (legge 17 ottobre 1967, n. 977 modificata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345) all'età di ammissione al lavoro, proibendolo a chi non ha ancora compiuto i 15 anni e stabilendo l'obbligo di una visita medica che accerti l'idoneità all'attività lavorativa da svolgere. Il lavoro inoltre deve essere leggero e compatibile con le esigenze di salute dei minori; questi sono esclusi dal lavoro notturno (possono però essere adibiti al lvoro notturno gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo). La prestazione di lavoro per minori fino a 15 anni non deve superare le 7 ore giornaliere. Fra i 16 e i 18 anni la prestazione giornaliera di lavoro non deve mai essere superiore alle 8 ore. La legge inoltre subordina l'occupazione dei minori alla stretta osservanza di condizioni che tutelino la loro salute, lo sviluppo fisico e la moralità. In ogni caso il minore deve poter fruire di un riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. L'inosservanza delle disposizioni sull'impiego di personale minorenne comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, di sanzioni penali.

Centro di rieducazione per minorenni

Comprende l'Istituto di osservazione dei minorenni; la casa di rieducazione per corrigendi; il riformatorio giudiziario; il carcere per minorenni. La legge 25 luglio 1956, n. 888, ha provveduto a riorganizzare questi istituti dotandoli di gabinetti medico-psico-pedagogici, di uffici di servizio sociale, di focolari di semilibertà e pensionati giovanili, di scuole, laboratori e ricreatori speciali, di prigioni-scuola. Queste innovazioni hanno lo scopo di prevenire nella misura del possibile il fenomeno della delinquenza giovanile e sono state prese da modelli già in atto in vari Paesi. Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minorenni in attività criminose la legge 19 luglio 1991, n. 216, dispone che il Dipartimento per gli affari sociali presso la presidenza del Consiglio dei Ministri sostenga iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio. Tale obiettivo è perseguito mediante: l'attività di comunità di accoglienza dei minorenni per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare; l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie; l'attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio.

Tribunale dei minorenni

È stato istituito nel 1934 al fine di proteggere il minore degli anni 18 dalla dannosa vicinanza ai delinquenti adulti. Il tribunale è costituito da un presidente, da un giudice togato e da due giudici non togati specializzati in sociologia e psichiatria. Il procedimento avanti il tribunale dei minorenni è regolato dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e, per quanto da essi non previsto, dal Codice di Procedura Penale. Di questo non si applicano tuttavia le disposizioni relative all'applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento) e al procedimento per decreto. Nel processo non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. Sono inoltre vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel processo, salvo nel caso in cui il tribunale proceda al dibattimento in udienza pubblica. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni 14, pronuncia la sentenza di non doversi procedere trattandosi di persona non imputabile. Se in base agli elementi di prova risultano la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento il Pubblico Ministero deve chiedere al giudice di emettere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore. Oltre a questa il procedimento avanti al tribunale dei minorenni contiene un'altra particolarità rispetto al procedimento ordinario: la sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenne. In particolare, il giudice dispone la sospensione del processo per non più di tre anni quando ritiene di dover valutare la personalità del minore. Questi viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Il progetto di intervento deve prevedere le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; gli impegni specifici che il minorenne assume; le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e degli enti locali; le modalità di attuazione dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza l'estinzione del reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e dell'evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Per quanto riguarda le misure cautelari, al minorenne imputato possono essere applicate soltanto le misure personali della permanenza in casa, del collocamento in comunità e della custodia cautelare.

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