Lessico

sf. [sec. XIV; da offrire].

1) L'atto dell'offrire e ciò che viene offerto: offerta di assistenza; raccogliere le offerte dei fedeli. Nella liturgia, atto di donazione di una cosa o di una persona a Dio a scopo espiatorio o propiziatorio: è sempre un sacrificio incruento (senza spargimento di sangue) come, per esempio, l'offerta del sacerdote, durante la Messa, nell'eucarestia, che rinnova il sacrificio di Cristo.

2) In particolare, proposta: offerta di lavoro, di matrimonio; prezzo proposto per l'acquisto di un genere: offerta sostanziosa, irrilevante; quantità di un bene o servizio che i produttori sono disposti a vendere sul mercato a un dato prezzo: l'offerta è inferiore alla domanda.

3) In telefonia, criterio di offerta, comando, tramite il quale gli operatori dei servizi telefonici a comando manuale possono inserirsi in una conversazione in corso fra due utenti allo scopo di informare che è in corso una richiesta di conversazione per uno dei due utenti.

Diritto civile

Il contratto s'intende concluso nel momento in cui chi ha fatto l'offerta viene a conoscenza dell'accettazione dell'altro contraente. Prima della conclusione l'offerta può sempre essere revocata. Offerta al pubblico, o contrattuale, indirizzata a una collettività anonima di persone (per esempio offerta di merci, di servizi o spettacoli fatte mediante pubblicità). Offerte sono considerate anche quelle eseguite mediante esposizione di oggetti in mostre e vetrine con l'indicazione del prezzo e i bandi di aste e di licitazioni private. Secondo il Codice Civile “quando l'offerta al pubblico contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi”. Valgono cioè i medesimi principi dell'offerta individuale e questo anche per la revoca. Offerta reale, attività del debitore di un'obbligazione quando il creditore rifiuti, senza legittimo motivo, di ricevere quanto dovutogli: il debitore può offrire formalmente al creditore l'assolvimento del proprio obbligo con la conseguenza di trasferire al creditore i rischi di una successiva impossibilità sopravvenuta della prestazione e di far cessare il decorso degli interessi. Quanto sopra deve essere effettuato in conformità alle norme del Codice Civile. Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale, il debitore effettua il deposito delle cose o somme dovute.

Diritto commerciale

Offerta pubblica: coloro che intendono mediante offerta al pubblico procedere all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari (azioni, obbligazionirtibili o altri titoli o diritti) devono attenersi alle norme contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) che ha organicamente ridisciplinato l'offerta pubblica in precedenza regolamentata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149. Il testo unicodisciplina l'offerta pubblica di acquisto (OPA) e scambio (OPAS) fissando gli obblighi procedimentali per l'offerente(comunicazione preventiva allaCONSOB, pubblicazione dell'offerta ecc.) e definendo nuove tipologie di offerte pubbliche di acquisto applicabili alle società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani. La legge prevede l'OPA totalitaria, l'OPA preventiva e l'OPA residuale. La prima avviene quando un soggetto, a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento; in tal caso promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie al fine di consentire ai restanti azionisti di uscire dalla società. L'offerta è promossa entro trenta giorni a un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni ordinarie. L'obbligo di offerta invece non sussiste se la partecipazione del trenta per cento è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità delle azioni ordinarie. L'OPA preventiva è l'offerta, avente ad oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie, diretta a conseguire il controllo di una società. L'OPA residuale è un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla CONSOB, che è obbligato ad effettuare chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento a meno che non ripristini entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. La CONSOB, con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971, ha integrato la disciplina del testo unico del 1998 definendo gli aspetti operativi delle offerte pubbliche, in particolare le comunicazioni, i documenti di offerta e le norme di correttezza cui devono attenersi gli offerenti e gli altri soggetti interessati. L'offerta pubblica ha una durata che può variare, a seconda del tipo, da 15 a 40 giorni, prorogabili dalla CONSOB fino a un massimo di 55 giorni, ai sensi della citata delibera del 14 maggio 1999.

Economia

In economia per offerta si intende la quantità di beni o servizi che una o più imprese sono disposte a fornire al mercato. Se il prezzo sale, al crescere dei costi di produzione, i venditori per massimizzare i loro profitti, sono disposti a porre sul mercato una maggiore quantità di beni finché il costo dell'ultima unità di produzione (costo marginale) sarà uguale al suo prezzo di mercato; l'offerta pertanto risulterà una funzione crescente del prezzo. Il grado di reattività dell'offerta alle variazioni di prezzo, misurato in termini percentuali, è dato dall'elasticità della curva di offerta. Quest'ultima, la cui espressione matematica è:

(essendo p il prezzo, q la quantità e la derivata prima di q rispetto a p) se assume valori superiori a 1 (offerta elastica) indica che un aumento di prezzo provoca un aumento dell'offerta più che proporzionale (il contrario accade se assume valori inferiori a 1, cioè se l'offerta è anelastica). Se assume valore 1 l'incremento dell'uno provoca un ugual incremento dell'altra. Con lo sviluppo dei mercati di concorrenza imperfetta e oligopolistica, altre variabili non di prezzo hanno assunto importanza nel determinare l'offerta: è per esempio il caso della pubblicità nei mercati di beni di consumo, della qualità del prodotto, dell'ubicazione delle imprese, della spesa per la ricerca, ecc. Negli studi macroeconomici, uno dei problemi fondamentali relativi al funzionamento dei mercati consiste nel capire in che modo si determina il livello di produzione dell'economia, cioè se sia la domanda o l'offerta a fissarlo. Nei modelli in cui i mercati sono pienamente concorrenziali, e quindi i prezzi flessibili, per effetto della legge di Say è l'offerta a fissare il livello di produzione in dipendenza della capacità produttiva dell'economia, a sua volta legata all'accumulazione di capitale, al progresso tecnico e alla dinamica demografica. Nei modelli in cui vi è qualche forma di rigidità sui prezzi, a causa del principio della domanda effettiva, è la domanda a stabilirlo, potendo determinare un basso grado di utilizzazione degli impianti e un'alta disoccupazione.

Quiz

Mettiti alla prova!

Testa la tua conoscenza e quella dei tuoi amici.

Fai il quiz ora