ordo magistratuum

(loc. latina, propr. ordine delle magistrature). Regolamentazione dell'accesso alle diverse magistrature. Forse già nel sec. III a. C. era stato introdotto il divieto, per chi ricopriva una magistratura, di cercare di farsi rieleggere per l'anno successivo. Tuttavia solo la legge Villia del 180 a. C. sancì che non potesse diventare console chi non aveva già ricoperto la pretura, e pretore chi non aveva già esercitato la questura. Tra l'elezione alla magistratura inferiore e a quella superiore doveva trascorrere almeno un biennio e per presentarsi candidati alla questura bisognava aver fatto almeno dieci anni di servizio militare. Dopo la questura, solitamente si accedeva all'edilità curule o al tribunato della plebe. Per consuetudine censura e dittatura venivano conferite soltanto a ex consoli.

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