regolaménto (diritto)

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Diritto: generalità

Atto amministrativo generale proveniente da un'autorità amministrativa. Esso è quindi manifestazione del potere esecutivo ed è considerato dalla dottrina come legge in senso materiale in quanto ha un contenuto precettivo senza averne la forma. Perciò, i regolamenti, nella scala delle fonti del diritto, sono subordinati alla Costituzione, alle leggi costituzionali, alle leggi ordinarie e agli atti aventi forza di legge, ai decreti legislativi e ai decreti legge. Un ulteriore limite alla potestà regolamentare è costituito dalla riserva di legge. Vi sono cioè materie, per esempio secondo l'art. 23 della Costituzione l'imposizione di prestazioni personali e patrimoniali, che possono essere disciplinate solo per legge, escludendo quindi ogni potere regolamentare. I regolamenti possono essere emanati da tutte le autorità amministrative dotate dalla legge di potere regolamentare: innanzitutto il governo (secondo l'art. 87 della Costituzione). Detti regolamenti possono anche essere previsti da una legge ed emanati in esecuzione di essa: sono i cosiddetti regolamenti esecutivi, che presuppongono una legge cui essi danno esecuzione. Molte leggi infatti conferiscono a un successivo regolamento che emanerà il governo il compito di disciplinare, con disposizioni a carattere particolare e complementare, le norme generali contenute nella legge stessa. Sono detti regolamenti organizzativi quelli che disciplinano l'organizzazione di enti e uffici; essi trovano però un limite nell'art. 97 della Costituzione, in base al quale i pubblici uffici devono essere organizzati con legge. I regolamenti governativi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Molto diminuito è oggi il potere regolamentare del prefetto nelle materie in cui è subentrato il potere legislativo delle regioni. Potere regolamentare è stato poi attribuito dalla Costituzione agli enti pubblici territoriali, comuni, province e regioni. Per le regioni, l'art. 121 attribuisce al Consiglio regionale l'esercizio del potere regolamentare; il Consiglio comunale e quello provinciale a loro volta approvano i regolamenti dei comuni e delle province. Naturalmente questi regolamenti sono subordinati alle rispettive leggi regionali. Un'ultima serie di considerazioni deve essere fatta in ordine alla possibilità d'impugnativa dei regolamenti: essi sono degli atti amministrativi e quindi sono impugnabili con i normali rimedi della giustizia amministrativa, ricorsi amministrativi e ricorsi giurisdizionali. In particolare, e qui bisogna a nostro avviso constatare una lacuna dell'ordinamento giuridico, i regolamenti sono sottratti al sindacato di costituzionalità. Infatti l'art. 134 della Costituzione attribuisce alla Corte Costituzionale il compito di giudicare “sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni” con evidente esclusione dei regolamenti che non sono atti aventi forza di legge.

Diritto civile

Regolamento di confini: azione giudiziaria per regolare i confini tra due o più fondi o immobili, quando non risultino ben definiti. L'azione ammette ogni mezzo di prova e, se queste mancano, il giudice deve attenersi ai confini segnati nelle mappe catastali. § Regolamento di competenza: mezzo d'impugnazione di una sentenza. Suo presupposto è che il giudice di merito si sia già pronunciato con provvedimento formale. Con il regolamento possono essere impugnate le sentenze che abbiano pronunciato soltanto su questioni di competenza, ovvero le sentenze che, pronunciate anche sul merito, vengono impugnate soltanto per quanto attiene alla pronuncia sulla competenza. Il regolamento di competenza, sempre limitatamente alla questione di competenza, può essere dato anche in relazione a sentenze non altrimenti impugnabili, come quelle che decidono sull'opposizione agli atti esecutivi. Il regolamento di competenza si propone con ricorso alla Corte di Cassazione. § Regolamento di giurisdizione: complesso di norme che dirimono, caso per caso, i conflitti insorgenti fra i vari organi giudiziari o amministrativi in merito alla giurisdizione sotto la quale cade il caso contemplato. In genere possono produrre, per la loro complessità, conflitti di giurisdizione i casi riguardanti uno straniero, la giurisdizione speciale e la pubblica amministrazione. La soluzione è compito della Corte di Cassazione alla quale il caso è inoltrato dalla parte interessata; nel frattempo la causa rimane in sospeso e viene ripresa dopo il giudizio della Cassazione davanti al giudice che essa ha dichiarato provvisto della necessaria giurisdizione.

Diritto militare

Il regolamento di disciplina è un codice morale e di comportamento che raccoglie tutte le norme relative alla disciplina militare. Con legge 11 luglio 1978, n. 382, il Parlamento, ritenuto insoddisfacente perché non più adeguato ai tempi il regolamento in vigore, ha fissato in 26 articoli le “norme di principio della disciplina militare”. Tre sono i punti particolarmente innovativi della legge. Anzitutto viene stabilito che non debba essere eseguito l'ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituirebbe manifestamente reato. Viene di conseguenza abrogato l'art. 40 del Codice Penale Militare di pace che faceva risalire soltanto al superiore che lo aveva emanato la responsabilità dell'esecuzione di un ordine illecito. Il secondo punto concerne le punizioni disciplinari con l'istituzione di una commissione consultiva e della figura del difensore (designato o d'ufficio). Il terzo, l'istituzione di organi di rappresentanza di militari a livello centrale, di grande unità e di reparto, incaricati di formulare pareri, proposte e richieste in materia di norme legislative e regolamentari riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela dei militari, la previdenza, le attività assistenziali, le condizioni igienico-sanitarie, gli alloggi. La legge prescriveva che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore venisse emanato un nuovo regolamento di disciplina con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Difesa, sentite le commissioni permanenti competenti delle due Camere. Il regolamento non ha mai visto la luce e resta perciò in vigore (con esclusione degli articoli in contrasto con la legge) il precedente regolamento, approvato con decreto presidenziale 21 ottobre 1964. A sussidio, lo Stato Maggiore della Difesa ha diramato nello stesso 1978 un “Manuale di disciplina militare” che include le norme della legge 382/1978, le norme del vecchio regolamento ancora valide, le disposizioni attuative emanate dal Ministero della Difesa.

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