registro, impòsta di-

norme relative all'imposta di registro, regolamentate fino al 1986 in base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (riforma tributaria), sono state riunificate in Testo Unico con il decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di registro si applica secondo tabelle tariffarie che portano l'ammontare in cifra fissa o in percentuale sia per gli atti registrati volontariamente sia per quelli che si devono registrare. Questi ultimi sono: atti formati per iscritto nello Stato e segnati nella tabella tariffaria, contratti verbali per locazione, affitto e relative cessioni, risoluzioni e proroghe; atti per trasferimento o affitto di aziende e di costituzione e trasferimento di diritti reali riguardo alle stesse; atti per operazioni di società ed enti esteri come sono elencate dalla legge; atti formati all'estero e sentenze dei consoli sulla proprietà o i diritti reali su immobili che si trovano nello Stato. A semplificare il lavoro di registrazione, la riforma tributaria la limita “ai casi d'uso” e cioè quando l'atto deve essere depositato presso la cancelleria giudiziaria o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali. In via normale la registrazione ha tempi stabiliti e il pagamento dell'imposta deve essere contemporaneo alla registrazione; ogni omissione, ritardo, insufficiente dichiarazione del valore, occultazione di corrispettivo sono colpiti da sanzioni. Ufficiali giudiziari, cancellieri, notai (responsabili d'imposta) sono colpiti da sanzioni in caso di una loro omissione o irregolarità nella tenuta del repertorio.

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