Lessico

sm. [sec. XIII; latino secrētum, neutro sostantivato dell'agg. secrētus, segreto].

1) Cosa, notizia da tener nascosta, da non divulgare: rivelare, tradire un segreto; non sa mantenere un segreto; non è un segreto, lo sanno tutti; in segreto, di nascosto, in modo che altri non sappiano; dire una cosa in segreto, in via riservata e sotto il vincolo di non rivelarla ad altri. In particolare, cosa che uno tiene nascosta dentro di sé e non manifesta a nessuno: un ragazzo pieno di segreti; mettere qualcuno a parte dei propri segreti; non avere segreti per qualcuno, rivelargli tutto, essere con lui in grande confidenza. Per estensione, obbligo di non rivelare ciò di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio della propria professione: il segreto professionale; cose coperte dal segreto d'ufficio; il segreto della confessione.

2) Luogo appartato, nascosto, intimo, in cui gli altri non hanno accesso: il segreto della propria camera; nel segreto della coscienza, del proprio cuore.

3) Mistero, cosa arcana, incomprensibile: i segreti della natura. Per estensione, mezzo, sistema particolare non conosciuto da altri con cui qualcuno raggiunge determinati scopi; metodo, ricetta: i segreti di fabbricazione di certi congegni; il segreto della felicità. Concretamente, congegno occulto di una serratura: un forziere col segreto.

4) Nelle telecomunicazioni, dispositivo di segreto, apparato elettronico destinato a modificare la banda delle informazioni trasmesse allo scopo di impedire che queste possano venire utilizzate da persone o enti ai quali non sono destinate o addirittura sono precluse. I dispositivi di segreto più comunemente impiegati per le conversazioni radio o telefoniche invertono la banda delle frequenze vocali o la scompongono in più bande di frequenza la cui successione viene traslata secondo un codice prestabilito. Ogni dispositivo di segreto comporta un terminale di codifica all'inizio del canale di trasmissione e uno corrispondente di decodifica al termine.

Diritto: generalità

Sono segrete solo le cose e le notizie qualificate tali dalla legge. Quindi, più esattamente, non si deve affermare che l'ordinamento tutela il segreto, ma solo la volontà di un soggetto che certe cose o certe notizie non siano conosciute e divulgate. Da un punto di vista giuridico è più esatto parlare di segretezza piuttosto che di segreto. Il segreto o la segretezza possono essere tutelati o vietati dall'ordinamento giuridico. In particolare, per esempio, la Costituzione riconosce la segretezza del voto (art. 48 Costituzione) e della corrispondenza (art. 15 Costituzione) e stabilisce che il Parlamento può deliberare di riunirsi in seduta segreta (art. 64 Costituzione), ma al contrario proibisce le associazioni segrete (art. 18 Costituzione). Particolare importanza assumono poi il segreto epistolare, il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Questi ultimi fanno sorgere, nei soggetti titolari, il diritto ad astenersi dal testimoniare. Il segreto d'ufficio costituisce un dovere dell'impiegato esplicitamente previsto dall'art. 15 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato.

Diritto: segreto epistolare

L'art. 15 della Costituzione prevede la “segretezza” della corrispondenza e l'obbligo rientra anche nel Codice Postale. Esso può essere limitato solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria. Delle eventuali violazioni sono responsabili i funzionari e gli agenti dell'amministrazione postale i quali devono vigilare nell'ambito della loro competenza perché le norme in oggetto siano “rigorosamente” osservate. È pure vietato alle persone addette all'amministrazione postale di dare informazioni scritte o verbali sull'esistenza o il contenuto di corrispondenze se non nei casi previsti dalla legge. Possono prendere visione od ottenere copia della corrispondenza solo il mittente, il destinatario, i loro eredi e rappresentanti legali e le persone eventualmente indicate dalla legge.

Diritto: segreto bancario

Il segreto bancario è il vincolo che impone alle banche di mantenere il riserbo sulle operazioni compiute e in particolare di non comunicare informazioni sulle operazioni e sulla posizione dei clienti. In vari Paesi, tra cui Stati Uniti e Francia, le banche hanno tuttavia l'obbligo di fornire al fisco informazioni su richiesta degli uffici tributari o anche automaticamente, in collegamento con particolari scadenze. In Svizzera invece il segreto bancario vale anche nei confronti dello Stato e ciò ha favorito un largo afflusso di capitali esteri. Nel nostro Paese deroghe al segreto bancario sono espressamente previste dal decreto del presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, contenente norme per l'accertamento delle imposte sul reddito e da alcune leggi speciali quali le disposizioni antimafia. L'autorità giudiziaria, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli e valori anche se contenuti in cassette di sicurezza quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti a suo nome.

Diritto: segreto militare

Il segreto militare consiste nell'assoluta riservatezza che deve circondare qualunque notizia relativa alla sicurezza militare di uno Stato. Gravi sanzioni penali sono comminate a chi, senza averne l'autorizzazione, sveli notizie coperte dal segreto militare.

Diritto: segreto nel processo penale

Gli atti compiuti durante le indagini preliminari da parte del Pubblico Ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto sino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Tuttavia, la legge prevede che il Ministro dell'interno possa ottenere dall'autorità giudiziaria copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. La pubblicazione degli atti coperti dal segreto è vietata. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione degli atti del fascicolo del magistrato giudicante se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e di quelli del fascicolo del Pubblico Ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È altresì vietata la pubblicazione: a) degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse fino a quando non siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero se non sono trascorsi 10 anni dalla sentenza irrevocabile; b) delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, vittime o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni.

Diritto: segreto professionale

Chi essendo a conoscenza per ragioni del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la pena della reclusione fino a un anno e della multa. La ragione dell'incriminazione è da ricercarsi nella tutela e sicurezza dei rapporti professionali, determinati da necessità o quasi necessità, in quanto i limiti delle capacità individuali o lo stesso ordinamento pongono il singolo di fronte al bisogno di ricorrere a soggetti qualificati per la cura dei suoi interessi. Secondo l'art. 200 del Codice di Procedura penale, il depositario del segreto professionale non può essere obbligato a deporre, salvo nel caso in cui il giudice ordini diversamente. In particolare, al comma 3 del medesimo articolo, il giornalista professionista iscritto all'albo può essere costretto dal giudice a indicare la fonte di una notizia qualora essa sia indispensabile ai fini della prova di un reato.

Diritto: segreto sacramentale

Per il diritto canonico a tale segreto è tenuto, anzitutto, il sacerdote ministro del sacramento della penitenza: così pure il sacerdote e gli altri testimoni del matrimonio di coscienza. La violazione del segreto confessionale può essere: diretta, quando si rivelano la persona del penitente e il peccato; indiretta, quando il contegno o le parole imprudenti del confessore rischiano di far riconoscere il peccatore. Fino al sec. XVI l'opinione comune dei dottori autorizzava l'uso delle nozioni acquisite in confessione per un fine utile, se ciò non comportava pericolo per il peccatore. Poi un decreto di Clemente VIII (1593) proibì qualsiasi deroga all'obbligo del segreto.

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