spossessaménto

sm. [da spossessare]. Atto ed effetto dello spossessare. In diritto, chi ha subito lo spossessamento in modo violento od occulto, entro un anno può chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso. Se lo spossessamento è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello stesso.

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