Il possesso

La legge riconosce e disciplina il possesso tutelando colui che lo esercita dalle ingerenze altrui, presumendo che allo stato di fatto corrisponda anche l'esistenza di un diritto tale da legittimarlo.

1. Possesso e detenzione. Il possesso si distingue dalla detenzione, perché questa non è accompagnata dall'intenzione di esercitare un diritto reale sulla cosa (ad es., proprietà, usufrutto ecc.); la distinzione è rilevante, perché il possesso è tutelato maggiormente della detenzione, essendo quest'ultima difesa soltanto con l'azione di spoglio e non con quella di manutenzione. Inoltre, solo il possesso consente, attraverso l'usucapione, di acquistare la proprietà o il diverso diritto reale che si esercita sulla cosa posseduta.

2. Acquisto ed esercizio del possesso. Per facilitare ulteriormente l'acquisto del diritto corrispondente allo stato di fatto, la legge cc 1142 stabilisce che il possesso si presume continuativo: chi possiede attualmente, e ha posseduto in un tempo anteriore, si presume che abbia posseduto anche nel periodo intermedio. Si presume anche cc 1141 che colui che esercita un potere di fatto su di una cosa sia possessore della stessa a meno che non venga fornita la prova che ha iniziato a esercitare tale potere come semplice detenzione. Il possesso di un bene mobile è, inoltre, determinante cc 1153 al fine dell'acquisto immediato della proprietà del medesimo purché sia accompagnato dalla buona fede e dall'esistenza di un titolo idoneo a giustificare il trasferimento della proprietà del bene (regola del 'possesso vale titolo').

Azioni possessorie. cc da 1168 a 1170 Azioni previste dal legislatore allo scopo di accordare un'idonea protezione al possessore che sia disturbato nell'esercizio del proprio diritto di possesso di un bene.

1. Azione di spoglio. Questa azione, detta anche azione di reintegrazione, o pauliana, consente al possessore, di domandare ­ mediante un procedimento più semplice e più veloce rispetto a quello ordinario ­ di essere reintegrato nel possesso del bene nei confronti di colui che abbia violentemente o occultamente privato il possessore o il detentore del suo diritto. L'azione deve essere proposta al giudice entro 1 anno decorrente dal momento della spogliazione o, se lo spoglio è stato clandestino, dal giorno della scoperta dello spoglio. Lo spoglio si qualifica violento in presenza di un'attività ­ sia pur priva di azioni materialmente violente ­ manifestamente in contrasto con la volontà del possessore. Lo spoglio, invece, è clandestino se compiuto all'insaputa del possessore anche se realizzato con atti manifesti conosciuti da terzi. L'azione si rivolge contro l'autore dello spoglio, anche se quest'ultimo abbia cessato di possedere il bene.

2. Azione di manutenzione. cc 1170 Può essere utilizzata da colui che sia stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili, per ottenere dall'autorità giudiziaria un provvedimento che faccia cessare le molestie e che ripristini la situazione di fatto preesistente. L'azione deve essere esperita entro il termine di 1 anno dal verificarsi della turbativa, purché colui che la chiede vanti un possesso del bene continuo e non interrotto che duri da oltre 1 anno. Se il possessore molestato nel suo diritto avesse a sua volta acquistato il possesso violentemente o clandestinamente, perché abbia diritto a esperire l'azione di manutenzione deve essere trascorso almeno 1 anno dal momento in cui la sua violenza o clandestinità sono cessate. La molestia si differenzia dallo spoglio, perché quest'ultimo priva il possessore della disponibilità del bene, mentre la molestia si limita a impedire o ostacolare l'esercizio del possesso. Essa può consistere anche in una semplice minaccia, ma deve essere stata compiuta, in ogni caso, con la volontà o con la consapevolezza di turbare l'altrui diritto anche senza la specifica intenzione di danneggiare il possessore.

Usucapione. cc 1158 s È l'istituto giuridico in forza del quale è possibile acquistare, a titolo originario, la proprietà o un altro diritto reale di godimento su di un bene mobile oppure immobile in virtù del possesso del bene medesimo protratto nel tempo: a seconda che si tratti di immobile o mobile e che vi sia o no l'esistenza di un titolo idoneo all'acquisto del diritto reale, è necessario un periodo di tempo diverso per il perfezionarsi dell'usucapione. L'istituto risponde all'esigenza di rendere certa la proprietà dei beni e comporta il conformarsi del diritto allo stato di fatto esistente purché, s'intende, non sussista contestazione o opposizione da parte del proprietario originario del bene: proprio per questo motivo la legge richiede che il possesso non sia stato acquistato in modo violento o clandestino. Solo quando sia cessata la violenza, oppure il proprietario sia venuto a conoscenza dello spoglio, comincia a decorrere il tempo per usucapire un bene. Il decorso del tempo è interrotto se il possessore ha perduto il possesso del bene per più di 1 anno e non ha nel frattempo proposto azione giudiziaria diretta al suo recupero.

 

USUCAPIONE
beni caratteristiche del possesso anni per l'usucapione
beni mobili iscritti in pubblici registri, acquistati in buone fede dal non proprietario con titolo idoneo a trasferire la proprietà 3
  acquistati in buona fede, senza titolo idoneo a trasferire la proprietà 10
  registrati, acquistati in buona fede, in mancanza di titolo idoneo a trasferire la proprietà o di trascrizione dell'acquisto sui pubblici registri 10
  acquistati in mala fede 20
universalità di beni mobili acquistata in buona fede con titolo idoneo a trasferire la proprietà 10
  acquistata in buona fede, senza titolo idoneo 20
fondi rustici acquistati in buona fede, con titolo idoneo a trasferire la proprietà 5
  acquistati in buona fede senza titolo idoneo 15
beni immobili acquistati in buona fede, a titolo idoneo a trasferire la proprietà 10
  acquistati in buona fede, senza titolo idoneo 20