Il regime patrimoniale della famiglia

Prima della riforma del diritto di famiglia, del 1975, spettava al marito somministrare alla moglie tutto ciò che era necessario ai bisogni della vita, in proporzione alle sue sostanze. La moglie doveva a sua volta contribuire al mantenimento del marito, solo se quest'ultimo non possedeva mezzi sufficienti. L'introduzione dell'eguaglianza giuridica tra i coniugi ha imposto l'obbligo per entrambi di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione delle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo. Gli sposi regolano i propri rapporti patrimoniali scegliendo un regime patrimoniale. La riforma ha innovato profondamente anche questo settore. Infatti, prima del 1975, il regime consisteva nella separazione dei beni ed era ammissibile la comunione solo mediante la stipulazione di convenzioni matrimoniali: attualmente, invece, la legge disciplina i seguenti regimi patrimoniali:

a) comunione dei beni cc 159: è il regime legale ordinario, che opera sempre, qualora le parti non abbiano stabilito diversamente; è dunque derogabile e riguarda esclusivamente i beni acquistati durante il matrimonio;

b) separazione dei beni: può essere scelta dai coniugi tramite dichiarazione nell'atto di celebrazione del matrimonio, o attraverso una convenzione; con la separazione ogni parte conserva la proprietà di tutti i beni e l'esclusiva amministrazione di essi;

c) fondo patrimoniale cc da 167 a 171: viene attuato tramite una convenzione matrimoniale o per testamento, e consiste nel vincolare un patrimonio separato ai bisogni della famiglia;

d) comunione convenzionale: viene attuata per mezzo di una convenzione e consente di modificare determinati aspetti della comunione legale dei beni.