Introduzione

Per il nostro ordinamento, la famiglia è un istituto di pubblica rilevanza, tutelato dalla Costituzione cost 29 per la sua natura di nucleo fondamentale della società. Nel nostro ordinamento la famiglia non possiede personalità giuridica, ma ciò non impedisce che, potendo essere titolare di interessi diversi non solo da quelli di terzi, ma anche da quelli dei singoli individui che la compongono, abbia una autonoma individualità. Il matrimonio monogamico è il fondamento della famiglia. Anche se il codice civile e la Costituzione non considerano 'famiglia' la semplice convivenza fra due persone di sesso diverso, convivenza e famiglia sono, in molti casi, equiparate. La principale differenza riguarda i figli nati durante una convivenza, che vengono considerati figli naturali. Inoltre una coppia convivente non può adottare minori, perché occorre un vincolo matrimoniale di almeno tre anni. I rapporti familiari disciplinati dall'ordinamento giuridico sono: coniugio, parentela, affinità e adozione. L'istituto della famiglia è regolato dai principi costituzionali, dal codice civile e da leggi speciali, in particolare dalla legge 151/75 che ha riformato profondamente il diritto di famiglia.