Introduzione

L'obbligazione è il vincolo giuridico patrimoniale in forza del quale una
persona (creditore) ha diritto di pretendere da un'altra (debitore)
l'adempimento di una determinata prestazione: tale diritto si definisce
diritto di credito. Il termine indica anche la posizione passiva del
rapporto obbligatorio che è comunemente definito come debito. Riguardo
alle obbligazioni in generale il codice detta alcune disposizioni
preliminari. La prima individua le cosiddette fonti delle obbligazioni,
stabilendo cc 1173 che possono derivare da contratto, da fatto illecito o
da ogni atto o fatto idonei a produrle in conformità
all'ordinamento giuridico.
La seconda  stabilisce cc 1174 che la
prestazione oggetto dell'obbligazione dev'essere suscettibile di
valutazione economica e corrispondere a un interesse, anche non
patrimoniale, del creditore; in altre parole, la prestazione del debitore
deve necessariamente essere quantificabile in termini economici e non
può riguardare rapporti che esulano da tale campo, come i rapporti di
cortesia o di amicizia, mentre l'interesse del creditore può anche non
essere economico, come nel caso di assistere a uno spettacolo
cinematografico per un interesse culturale o di svago. La terza impone cc
1175 al debitore e al creditore l'obbligo di comportarsi secondo le regole
della correttezza. Le obbligazioni si distinguono, a seconda del tipo di
prestazione cui è tenuto il debitore, in obbligazioni di dare, di fare o di
non fare. Gran parte delle obbligazioni sono obbligazioni perfette,
che attribuiscono al creditore il diritto di agire in giudizio in caso
di inadempimento.
Le obbligazioni non assistite da azione giudiziaria
sono definite imperfette: tra queste,
le obbligazioni naturali.

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