L'inadempimento

È il mancato adempimento di una prestazione da parte di chi vi è tenuto; il debitore è tenuto a eseguire la prestazione dovuta, e a eseguirla esattamente, cioè nel modo, tempo e luogo stabiliti; in caso negativo è inadempiente, e deve risarcire al creditore il danno cagionatogli dall'inadempimento cc 1218.

1. Inadempimento assoluto. Si parla di inadempimento assoluto, quando l'adempimento non può più avvenire perché la prestazione dovuta è diventata impossibile per causa imputabile al debitore, oppure perché è decorso il termine fissato per l'adempimento e il creditore non ha più interesse a conseguire la prestazione. Alla prestazione originariamente dovuta si sostituisce il risarcimento del danno causato dall'inadempimento.

2. Inadempimento relativo. Diverso è il caso della mora, o inadempimento relativo, che si verifica quando, pur essendo il debitore inadempiente, la prestazione può ancora essere eseguita: in questo caso il debitore continua a essere tenuto alla prestazione originariamente dovuta, ma a essa si aggiunge l'obbligo di risarcire il danno provocato dal ritardo.

a) Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Il debitore può liberarsi dalla responsabilità conseguente all'inadempimento, e dall'obbligazione stessa, soltanto provando che l'inadempienza è dovuta all'impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivata da causa a lui non imputabile. La norma posta dal legislatore risulta in un favore per il creditore, al quale è sufficiente, per pretendere dal debitore il risarcimento del danno per inadempimento, dimostrare che la prestazione dovuta non è stata eseguita, o non è stata eseguita esattamente.

b) Impossibilità oggettiva per cause imputabili al debitore. Quando l'inadempimento deriva da impossibilità oggettiva per cause imputabili al debitore, questi risponde per colpa; il debitore risponde invece per dolo quando il suo inadempimento è volontario, e risponde senza colpa nell'ipotesi di responsabilità oggettiva, ossia quando l'inadempimento deriva da impossibilità soggettiva o da impossibilità oggettiva, ma derivante da cause ignote. È nullo cc 1229 qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave, intendendosi come colpa grave la grave negligenza del debitore. Se l'inadempimento è dovuto anche a fatto colposo del creditore, il risarcimento è diminuito proporzionalmente alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze derivatene.

3. Responsabilità contrattuale. In materia di inadempimento sul debitore grava la responsabilità contrattuale che lo obbliga al risarcimento del danno; se non ha agito con dolo, risponde unicamente del danno che era possibile prevedere nel tempo in cui è sorta l'obbligazione: il legislatore tutela in questo modo il patrimonio del debitore, evitando che esso risulti esposto a conseguenze più gravi di quelle prevedibili al momento di assunzione dell'obbligazione. Perché il danno sia risarcibile cc 1223, deve sussistere un rapporto fra l'inadempimento del debitore e l'evento dannoso, visto come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Determinata la consistenza del danno, occorre procedere alla liquidazione, ossia alla sua conversione in denaro. Spetta al creditore provare l'ammontare preciso del danno; se egli tuttavia non è in grado di provarlo esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa cc 1226.

Mora del debitore. Aspetto particolare dell'inadempimento consistente nel ritardo ingiustificato e imputabile al debitore. Non è dovuto risarcimento del danno provocato nel patrimonio del creditore se la prestazione è risultata impossibile per causa non imputabile al debitore, al quale spetta provarla insieme all'assenza di colpa.

1. La costituzione in mora. È necessario cc 1219 che il creditore costituisca formalmente in mora il debitore intimandogli o richiedendogli per iscritto di adempiere la prestazione. La formale costituzione in mora è superflua nelle seguenti ipotesi:

­- quando il debito deriva da fatto illecito extracontrattuale, in quanto la gravità della lesione causata al diritto altrui ingenera automaticamente l'esigenza di una pronta riparazione;

-­ quando il debitore dichiari per iscritto la propria intenzione di non adempiere;

-­ quando è scaduto il termine, qualora si tratti di prestazione da eseguirsi al domicilio del creditore, come normalmente accade nel caso di obbligazioni pecuniarie;

-­ quando si tratta di un'obbligazione di non fare cc 1222: ogni fatto compiuto in violazione di un'obbligazione negativa costituisce infatti di per se stesso inadempimento.

2. La mora aggrava il rischio del debitore. Tra gli effetti della mora vi è l'aggravamento del rischio del debitore. L'estinzione dell'obbligazione per impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore non si verifica, e quindi egli è tenuto al risarcimento del danno (se è in mora) a meno che provi che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

3. Il risarcimento del danno. La costituzione in mora determina anche, per il debitore, l'obbligazione di risarcire il danno che il creditore provi di aver subito a causa dell'inadempimento: il risarcimento cc 1223 deve coprire tanto la perdita subita dal creditore (danno emergente) quanto il suo mancato guadagno (lucro cessante), purché siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, e siano prevedibili come tali dal debitore. Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare cc 1226 è liquidato dal giudice con valutazione equitativa; quello non prevedibile, che sia conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento, è risarcibile solo qualora dipenda da dolo del debitore. In caso di concorrenza, nel cagionare il danno, del fatto colposo del creditore, il risarcimento cc 1227 è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze derivatene; non è dovuto risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

4. Il debito in denaro. cc 1224 Le prestazioni che hanno per oggetto la consegna di una somma di denaro (obbligazioni pecuniarie) non diventano mai impossibili: il debitore moroso resta tenuto a eseguirle; dal giorno della mora sono dovuti gli interessi moratori nel tasso legale. Al creditore che dimostri di aver subito un danno superiore al risarcimento ottenibile con gli interessi moratori spetta un risarcimento ulteriore.

Mora del creditore. Il ritardo nell'adempimento del debitore può dipendere, oltre che dal suo comportamento, anche dal comportamento del creditore: il debitore non può, ad es., adempiere un'obbligazione di dare se il creditore non si presta a prendere in consegna la cosa. Il rifiuto, da parte del creditore, di ricevere la prestazione offerta dal debitore è giustificabile solo qualora l'offerta non sia valida, ad es. perché parziale o inesatta. Quando il rifiuto del creditore di ricevere la prestazione non trova giustificazione in un motivo legittimo, la sua mancata cooperazione determina la mora del creditore. Il debitore costituisce in mora il creditore con l'offerta dell'adempimento; tale offerta deve essere solenne, ossia avvenire nei modi e secondo i requisiti previsti tassativamente dal legislatore cc 1208 s.

1. Effetti della mora. Il primo effetto della costituzione in mora del creditore è quello di impedire l'imputazione al debitore del ritardo nell'adempimento, e quindi di liberarlo dalle conseguenze previste in caso di mora del debitore. Quando il creditore è stato costituito in mora, è a suo carico il rischio che la prestazione diventi impossibile per causa non imputabile al debitore. Inoltre non sono più dovuti dal debitore gli interessi e i frutti della cosa che il creditore non abbia percepito. Il creditore moroso, da parte sua, è tenuto a rimborsare le spese sostenute dal debitore per l'offerta, per la custodia e la conservazione della cosa oggetto dell'obbligazione, quando l'offerta venga successivamente accettata dal creditore o convalidata con sentenza, nonché a risarcire i danni provocati al debitore a causa della mora. La costituzione in mora del creditore non libera il debitore dalla sua obbligazione: egli resta tenuto ad adempiere la prestazione in qualunque momento il creditore moroso la richieda.

2. La liberazione del debitore. Il legislatore ha accordato al debitore la possibilità di liberarsi dall'obbligazione, indipendentemente dalla volontà del creditore. Se costituiscono oggetto dell'obbligazione cose mobili cc 1210 il debitore può liberarsi depositandole presso la Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di credito se si tratta di somme di denaro o titoli di credito, e presso uno stabilimento di pubblico deposito se si tratta di altre cose mobili. Per le obbligazioni di fare il legislatore cc 1217 non prevede la possibilità per il debitore di liberarsi in caso di mora del creditore. Si ritiene tuttavia che la costituzione in mora implichi, in questo caso, la liberazione del debitore, fatto salvo a suo favore il risarcimento del mancato guadagno per non aver potuto effettuare la prestazione.