L'assegno bancario

La 1 s È un titolo di credito a vista, mediante il quale un soggetto (traente) che dispone di un conto corrente presso una banca ordina alla banca stessa (trattario) di pagare una certa somma a favore proprio o di un altro soggetto (beneficiario). Tale titolo non è a sicuro buon fine perché può essere emesso a vuoto, cioè senza copertura di fondi. In tal caso la banca non è obbligata a pagare.

1. Elementi. Ogni assegno deve essere emesso dal correntista su moduli consegnati dalla banca e deve contenere: la denominazione di assegno bancario, l'ordine incondizionato di pagare la somma che vi è indicata, il nome del trattario, il luogo di pagamento, la data e il luogo di emissione, la firma del traente. Non viene indicato il termine entro il quale deve essere pagato dalla banca, in quanto sono in vigore disposizioni generali per i termini di pagamento: entro 8 giorni, se l'assegno è stato emesso 'su piazza' (cioè nello stesso Comune dove deve essere pagato); entro 15 giorni 'fuori piazza' (pagabile in un Comune diverso da quello dell'emissione, ma sempre nel territorio nazionale); entro 20 giorni in uno Stato diverso da quello dell'emissione, ma nello stesso continente; entro 60 giorni in uno Stato di un altro continente. Entro i termini elencati la banca è obbligata a pagare il presentatore dell'assegno (naturalmente se nel conto corrente del cliente che ha emesso l'assegno ci sono i fondi). Scaduto questo periodo la banca può rifiutarsi di pagare l'assegno, anche se ha la disponibilità del denaro.

2. Circolazione. L'assegno bancario circola sia come titolo al portatore, quando non porta scritto il nome del beneficiario, sia come titolo all'ordine, quando è indicato il beneficiario, che deve firmare sul retro dell'assegno per trasferirlo a un'altra persona, cosiddetto assegno trasferibile.

a) Assegno non trasferibile. Se chi ha emesso l'assegno vuole che sia incassato dal beneficiario senza circolare, scriverà sul retro «non trasferibile». Tale dicitura è obbligatoria L 197 5/7/1991 1 per tutti gli assegni bancari con un valore superiore a  € 10.039 (20 milioni di vecchie lire), sui quali deve anche figurare il nome del beneficiario.

b) Assegno sbarrato. Se il traente vuole che l'assegno sia pagato unicamente a una banca o a un cliente del trattario apporrà due sbarre parallele (verticali o trasversali) sulla facciata anteriore dell'assegno scrivendo all'interno 'banchiere', se si vuole che venga pagato ai clienti del trattario o a un'altra banca, o il nome di una banca specifica, se si vuole che il pagamento avvenga solo a quella banca.

3. L'emissione a vuoto. In caso di protesto di un assegno per mancanza totale o parziale di fondi, la banca è obbligata a revocare ogni autorizzazione a emettere assegni e deve chiedere la restituzione dei moduli di assegno non utilizzati. Emettere un assegno a vuoto costituisce illecito amministrativo e comporta, oltre a una sanzione pecuniaria, il divieto di emettere assegni per un periodo da 2 a 5 anni.

4. Gli assegni post-datati. Talvolta vengono emessi assegni recanti una data posteriore, anche di molti giorni, al giorno di rilascio. Tali assegni, chiamati post-datati, sono irregolari. Le attuali disposizioni permettono, tuttavia, una post-datazione massima di 4 giorni per i titoli pagabili fuori piazza, considerando questo tempo occorrente per effettuare l'incasso. La ragione della post-datazione è di solito la mancanza di copertura: emettendo un assegno con la data di un giorno futuro si vuole rimandarne l'incasso al momento in cui si prevede di disporre dei fondi. La legge punisce la post-datazione di assegni con sanzioni penali e fiscali.

L'assegno circolare. È un titolo di credito a vista, mediante il quale una banca promette di pagare una determinata somma alla persona indicata sul titolo stesso. A differenza dell'assegno bancario, quello circolare è emesso e firmato da una banca dietro versamento della somma che vi è indicata (eventualmente prelevata dai fondi disponibili in conto corrente o in deposito della persona richiedente). L'assegno circolare presenta quindi una copertura precostituita, ed è di sicuro a buon fine. Viene generalmente utilizzato per pagamenti a distanza, cioè per quei pagamenti effettuati non personalmente, ma tramite servizi postali o affini. Può essere non trasferibile oppure trasferibile mediante girata; non può essere emesso «al portatore», ma deve sempre contenere il nome del beneficiario.