La cambiale

Lc 1 È un titolo di credito dal quale risulta l'obbligo incondizionato, assunto da una persona, detta obbligato cambiario, di pagare o far pagare una determinata somma, nel luogo e alla scadenza indicati, a favore del legittimo possessore. Esistono due tipi di cambiali: il pagherò e la cambiale tratta.

1. Pagherò. Il pagherò (o vaglia cambiario) contiene la promessa incondizionata fatta da una persona, chiamata emittente, di pagare una certa somma, nel luogo e alla scadenza indicati, a favore di un'altra persona, chiamata beneficiario; i soggetti che intervengono sono quindi due: emittente e beneficiario.

2. Cambiale tratta. La cambiale tratta contiene l'ordine incondizionato dato da una persona, detta traente, a un'altra persona, detta trattario, di pagare una determinata somma alla scadenza e nel luogo indicati, a favore di una terza persona, chiamata beneficiario. I soggetti che intervengono nella cambiale tratta sono generalmente tre: traente, trattario e beneficiario; ma possono anche essere solamente due, quando il traente e il beneficiario coincidono. La cambiale è un titolo all'ordine, pertanto circola mediante una serie di girate; inoltre è un titolo astratto.

Le azioni cambiarie. Il possessore di una cambiale insoluta che non riesca a recuperare il proprio credito in via amichevole, può svolgere azioni legali contro gli obbligati principali e contro gli obbligati di regresso. La cambiale munita di bollo prescritto consente di agire direttamente sul patrimonio del debitore: essa pertanto vale come titolo esecutivo. Si prevedono quattro specie di azioni cambiarie: l'azione diretta, l'azione di regresso, l'azione causale e l'azione di arricchimento cambiario.

1. Azione diretta. L'azione diretta viene esercitata contro gli obbligati principali, cioè contro l'emittente nel pagherò, contro il trattario accettante nella tratta, contro gli avallanti in entrambi i casi. Per esercitare l'azione diretta non è necessario che il mancato pagamento della cambiale sia stato constatato pubblicamente mediante l'atto di protesto. L'azione diretta deve essere esercitata entro 3 anni dalla scadenza della cambiale.

2. Azione di regresso. L'azione di regresso viene esercitata contro gli obbligati in via di regresso, cioè i giranti nel pagherò, il traente e i giranti nella tratta, oltre che contro gli avallanti. Per esercitare l'azione di regresso è necessario che il mancato pagamento della cambiale sia stato constatato pubblicamente mediante l'atto di protesto. L'azione deve essere esercitata entro 1 anno dalla data del protesto. Sia con l'azione diretta sia con quella di regresso i diritti cambiari vengono soddisfatti con l'esecuzione forzata sui beni degli obbligati (pignoramento).

3. Azione causale. L'azione causale viene esercitata contro l'immediato debitore; ha lo scopo di dimostrare che tra i due soggetti esisteva un rapporto giuridico e che una delle due parti non ha adempiuto all'obbligazione (ad es., si dimostra che il debitore ha acquistato l'automobile dal creditore, dando in pagamento la cambiale, senza però mai pagarla). L'azione causale si prescrive in 3 anni e per esercitarla occorre il protesto della cambiale.

4. Azione di arricchimento. L'azione di arricchimento è ammessa contro il traente, l'accettante, l'emittente e il girante, e tende a dimostrare che le parti, non avendo pagato la cambiale, hanno arricchito il loro patrimonio ingiustamente a danno del beneficiario. L'azione di arricchimento può essere fatta solo se siano trascorsi i termini per l'azione diretta e per l'azione di regresso, e se non sia possibile dimostrare il rapporto causale che stava dietro la cambiale. Per esercitare tale azione si ha tempo 1 anno dal giorno della perdita delle azioni diretta e di regresso. Per esercitare l'azione di arricchimento occorre il protesto della cambiale.

TITOLI DI CREDITO
propriamente detti cambiali    
  assegni    
di massa azioni    
  obbligazioni    
  titoli pubblici redimibili prestiti di edilizia scolastica
      buoni poliennali del tesoro (BPT)
      certificati di credito del tesoro (CCT)
    del debito fluttuante buoni ordinari del tesoro (BOT)
rappresentativi polizze di carico    
  fede di deposito