Interpretazione della legge

È l'attività che determina il significato della norma giuridica al fine della sua applicazione. 

1. Tipi di interpretazione a seconda degli interpreti. In relazione ai soggetti che la compiono può essere:

a) autentica: quando proviene dallo stesso legislatore per chiarire il significato di norme preesistenti; la legge interpretativa, successiva nel tempo alla legge interpretata, ha efficacia retroattiva ed è vincolante per tutti i destinatari;

b) giudiziale: quando è compiuta dai giudici nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ed è vincolante soltanto per le parti del giudizio;

c) dottrinale: quando proviene dagli studiosi del diritto; non ha carattere vincolante.

2. Criteri dell'interpretazione. L'interpretazione è un atto disciplinato dalla legge, che detta i criteri mediante i quali essa deve essere compiuta. I criteri sono due: letterale e logico. È letterale quando si attribuisce alla legge il senso palesato dal significato proprio delle parole che formano la norma, non isolatamente considerate, bensì secondo la loro connessione; è logica quando si tende a stabilire l'intenzione del legislatore. Per determinare il significato della norma l'interprete deve anche fare riferimento alla legge nel suo complesso, ossia alla disciplina in cui si inserisce la norma da interpretare (criterio sistematico) e ai precedenti storici che regolavano la stessa fattispecie, per poter valutare le ragioni per cui la nuova norma è stata introdotta (criterio storico). Infine, per applicare la legge è necessario stabilire il suo scopo, in modo tale che la sua applicazione sia conforme alle finalità per cui essa è stata emanata (criterio teleologico).

3. Interpretazione riferita al risultato ottenuto. In relazione ai risultati, si ha un'interpretazione dichiarativa quando i risultati dell'interpretazione letterale coincidono con quelli dell'interpretazione logica; si ha un'interpretazione estensiva quando il significato della norma si arricchisca, ovvero un'interpretazione restrittiva quando il significato si restringa.

4. Interpretazione analogica. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (interpretazione analogica); se il caso rimane dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato: tale procedimento, mediante il quale il giudice sopperisce alle lacune legislative, prende il nome di procedimento analogico. Esso presuppone che per il caso in questione non sia prevista alcuna norma giuridica e che vi sia somiglianza con la fattispecie prevista dalla legge. La somiglianza è data dal fatto che, pur trattandosi di fattispecie diverse, vi è corrispondenza di quegli elementi sostanziali che sono rilevanti per la regola giuridica. Il procedimento analogico non è ammesso per le leggi penali sfavorevoli al reo.