Le fonti del diritto

 

Sono gli atti e i fatti dai quali traggono esistenza e validità le norme giuridiche.

Categorie e gerarchia delle fonti. In relazione alle diverse categorie le fonti hanno efficacia normativa differente: esse infatti sono disposte secondo una scala gerarchica. Tale rapporto di gerarchia implica che la norma di grado inferiore non possa mai modificare o abrogare la norma di grado superiore; quest'ultima invece può sempre modificare o abrogare la norma di grado inferiore. Le norme di pari grado possono modificarsi reciprocamente in base al criterio cronologico, per cui la norma successiva nel tempo può modificare o abrogare la norma anteriore di pari grado. In relazione all'autorità che le emana le fonti si distinguono in statali e non statali; tutte prendono il nome di fonti-atti, in quanto sono costituite da manifestazioni di volontà espresse da organi dello Stato e di regola sono formulate in un testo normativo scritto. Esistono però anche le fonti-fatti, che consistono in comportamenti oggettivi o in atti di produzione giuridica esterni all'ordinamento dello Stato. Esse sono: la consuetudine, o uso; le norme di diritto internazionale; gli accordi internazionali.

 

Fonti del diritto statali. Possono essere classificate nel modo seguente:

a) Costituzione e leggi costituzionali: la prima è la legge fondamentale dello Stato; contiene le norme e i principi generali relativi all'ordinamento della Repubblica e al funzionamento degli organi dello Stato, nonché le norme riguardanti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini. La preminenza formale delle norme costituzionali si traduce in un limite posto alle leggi ordinarie, le quali devono rispettarne i principi. Tale limite è garantito attraverso il controllo della Corte costituzionale, la quale ha il compito di giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi, cioè sulla loro conformità ai principi della Costituzione. Per quanto riguarda le leggi costituzionali è da rilevare che la nostra Costituzione è caratterizzata dal criterio della rigidità, per cui le modifiche alle norme in essa contenute possono verificarsi solamente per mezzo di leggi di revisione della Costituzione, per le quali è previsto un particolare procedimento legislativo, cosiddetto aggravato, al fine di consentire una maggiore riflessione sulle scelte da effettuarsi, da parte dei membri del Parlamento

b) leggi ordinarie: sono approvate secondo le procedure previste dalla Costituzione. Le leggi rappresentano l'espressione della funzione legislativa che la Costituzione attribuisce collettivamente alle due Camere

c) decreti legge del governo: la Costituzione prevede che, in casi straordinari di necessità e urgenza, il governo possa adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, ma il giorno stesso deve presentarli per la conversione alle Camere, che anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti legge hanno valore e forza di legge per 60 giorni. Decadono e perdono efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non li converte in legge entro tale termine

d) decreti legislativi (o leggi delegate): vengono emanati dal governo sulla base di una apposita legge delle Camere, denominata legge delegata (o legge-delega). Generalmente il Parlamento ricorre alla delega dell'esercizio del potere legislativo nei casi in cui la materia oggetto della decretazione si presenti molto complessa o richieda un lungo procedimento di formazione della legge, per cui il governo, che si può avvalere dell'ausilio di organi consultivi tecnici, appare come l'organo più idoneo a legiferare. Vi sono inoltre i decreti legislativi di attuazione degli Statuti ad autonomia speciale: si tratta di decreti delegati al governo dalle leggi costituzionali dello Stato, con cui sono stati adottati gli statuti delle Regioni speciali

e) referendum abrogativo: è la richiesta fatta al corpo elettorale (cioè a tutti i cittadini aventi diritto di voto) di pronunciarsi sull'abrogazione di una norma contenuta in una legge dello Stato;

f) regolamenti governativi: sono atti formalmente amministrativi, aventi forza normativa. Vengono emanati dal presidente della Repubblica, con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato;

g) regolamenti ministeriali e prefettizi: sono atti formalmente amministrativi e aventi forza normativa, emanati rispettivamente dai ministri e dai prefetti.

 

Fonti del diritto non statali. Promanano dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni e possono così distinguersi:

a) statuti regionali ordinari: sono deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono approvati con legge della Repubblica;

b) leggi regionali: sono l'espressione della competenza legislativa autonoma che la Costituzione riconosce alle Regioni ordinarie, nelle materie tassativamente indicate dalla Costituzione;

c) referendum abrogativo delle leggi regionali: è il ricorso all'elettorato previsto dalla Costituzione, applicato dai singoli statuti regionali;

d) regolamenti regionali: sono atti formalmente amministrativi e aventi forza normativa. La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle stesse materie nelle quali esse godono della potestà legislativa (ad es., in materia di fiere e mercati, caccia, agricoltura e foreste);

e) leggi delle Province di Trento e Bolzano: sono espressione della potestà legislativa che è stata riconosciuta alle due Province;

f) regolamenti provinciali: sono atti formalmente amministrativi, aventi forza normativa che vengono emanati dalle Province;

g) regolamenti comunali: sono atti formalmente amministrativi, aventi forza normativa, emanati dai Comuni nelle materie tassativamente indicate dalla legge (ad es., igiene e sanità, edilizia e polizia locale);

h) consuetudini.

 

FONTI DEL DIRITTO
statali non statali
Fonti costituzionali: Fonti primarie:
­ Costituzione e leggi costituzionali ­ statuti regionali - statuti regionali
  ­ leggi regionali
  ­ leggi provinciali di Trento e Bolzano
Fonti primarie: ­ referendum
­ leggi ordinarie Fonti secondarie:
­ decreti legge ­ regolamenti regionali
­ decreti legislativi ­ regolamenti provinciali
­ referendum ­ regolamenti comunali
Fonti secondarie: ­ consuetudini
­ regolamenti del potere esecutivo  
criteri di efficacia normativa delle fonti
Criterio gerarchico: 1. la norma di grado superiore modifica o abroga quella di grado inferiore
  2. la norma di grado inferiore non può modificare o abrogare quella di grado superiore
  3. due norme di pari grado possono modificarsi in base al criterio cronologico
  Criterio cronologico: la norma più recente modifica o abroga quella precedente di pari grado