Càmera di Consìglio

luogo nel quale il giudice, fuori dell'udienza, delibera i suoi provvedimenti. Il termine indica anche una particolare forma di procedimento civile, a carattere unilaterale, che ha inizio con una domanda-proposta nella forma del ricorso. In questo procedimento non si applicano i principi propri della giurisdizione contenziosa (per esempio la delimitazione dei poteri del giudice e il contraddittorio fra le parti) e il provvedimento conclusivo riveste in genere la forma del decreto motivato (Codice di Procedura Civile, art. 737). La Camera di Consiglio è la forma tipica dei procedimenti di giurisdizione volontaria e riguarda in genere il diritto familiare o lo stato delle persone. I suoi decreti possono essere modificati o revocati senza limiti di tempo (Codice di Procedura Civile, art. 742), ma non ammettono il ricorso alla Cassazione (Codice di Procedura Civile, art. 739).

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