imprescrittibilità

sf. [sec. XIX; da imprescrittibile]. Non estinzione di un diritto, altrimenti caduto in prescrizione, per l'intervento di cause ammesse dalla legge come deroghe alla stessa. Non si prescrivono: l'azione legale per contestare la legittimità di figlio, sia per nullità del matrimonio o per supposizione di parto ovvero per sostituzione di neonato; l'azione di reclamo di legittimità di figlio; l'impugnazione del riconoscimento di figlio; l'azione per dichiarazione giudiziale di maternità; l'azione per il riconoscimento della qualità di erede; l'azione di rivendicazione della proprietà, salvo l'effetto dell'usucapione, nonché l'azione per far dichiarare la nullità di un contratto.

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