Lessico

sf. [sec. XVII; dal greco hypothḗkē, da hypotithénai, mettere sotto, impegnare].

1) Diritto reale del creditore consistente in una garanzia, che ha come oggetto i beni mobili o immobili del debitore o di terza persona; mutuo ipotecario: richiedere un'ipoteca; concedere un'ipoteca.

2) Fig., Vincolo posto su qualche cosa: un'ipoteca sul futuro.

Diritto: cenni storici

Nel diritto greco, l'ipoteca si definiva un diritto reale sulla cosa senza trasferimento del possesso. Questo però aveva luogo solo se al termine dell'obbligazione il debitore risultava insolvente. Nel sec. XX gli studi di Paoli dimostrarono che la garanzia diventava nell'ipoteca un vero diritto solo con il possesso e avendo il pegno carattere di continuità, il creditore in pratica non entrava in possesso dello stesso né del suo prezzo equivalente. In età classica però il pegno commerciale avrebbe mutato disciplina, avendo perduto il pegno il suo carattere di continuità e potendo di conseguenza cambiare di proprietario. La garanzia diventava un vero diritto reale nei rapporti dotali e pupillari. Nell'antica Roma l'ipoteca fu esercitata sugli strumenti agricoli e sugli animali del colono affittuario quale garanzia dell'affitto dovuto: per l'interdictum Salvianum il locatore, ad azione compiuta, prendeva possesso di tali beni quando erano presso il conduttore; più tardi poté impossessarsene anche se passati a terzi. Per la pubblicità del contratto d'ipoteca l'imperatore Leone privilegiò il pignus publicum (trascritto nei registri del magistrato) e Giustiniano introdusse il pignus quasi publicum (atto privato sottoscritto da tre testimoni). Nel Medioevo l'ipoteca fu sovente un sotterfugio per eludere le leggi sull'usura e prese il nome di obligatio bonorum. Nel sec. XVI l'istituto dell'ipoteca riprese il suo nome ordinario, ma il suo grado di pubblicità rimase quello del periodo romano. Questo fu introdotto nel Codice Civile italiano del 1865.

Diritto: la legislazione contemporanea

L'ipoteca, secondo il diritto italiano, esige a suo presupposto un credito valido e perfetto e la garanzia viene concessa: per disposizione di legge e per dichiarazione del debitore. Oggetto di un'ipoteca sono: i beni registrati mobili o immobili; i diritti reali su tali beni; i diritti derivati da concessioni amministrative sui beni indisponibili dello Stato; le rendite dello Stato. Per la sua esistenza l'ipoteca deve essere iscritta nei registri immobiliari se trattasi di beni immobili; in appositi registri per i beni mobili. Per beni immobili, navi e aeromobili l'ipoteca ha funzione costitutiva, per gli altri beni ha solo funzione di pubblicità. L'esecuzione dell'ipoteca avviene per atto pubblico, per scrittura privata autenticata, per sentenza o altro provvedimento giudiziale equivalente. In base all'ordine cronologico d'iscrizione l'ipoteca assume un determinato grado: quella di grado precedente dà al credito di cui è garanzia diritto di prelazione su quelli garantiti da iscrizioni posteriori. Si ha una postergazione di grado quando un creditore prende il posto di quello immediatamente precedente; una permuta di grado quando due creditori, anche non vicini, si scambiano il proprio grado. La garanzia inerisce a un bene e lo segue nei trasferimenti che subisce; le persone terze che acquistano detto bene non sono personalmente tenute a pagare il debito, ma sono soggette a subire anche la vendita coattiva e per evitarla devono pagare i creditori iscritti o provocare un procedimento di purgazione dell'ipoteca o ancora rilasciare il bene ipotecato. Alle stesse sono addebitati i danni recati al bene immobile per colpa grave, ma in caso di espropriazione viene riconosciuto loro il valore delle migliorie a esso apportate; sino alla data del pignoramento del bene, o della purgazione dell'ipoteca da cui è gravato o del suo rilascio, i frutti dell'immobile sono di diritto di dette terze persone. La durata dell'ipoteca di un immobile, se non stabilito diversamente, è di venti anni, rinnovabile. Nel periodo della sua durata l'ipoteca può essere ridotta. L'estinzione di un'ipoteca avviene per: compimento del periodo di durata, perimento del bene, rinuncia. La cancellazione dell'ipoteca è resa pubblica annotandola a margine del documento d'ipoteca; la sua esecuzione è compito del conservatore dei registri ipotecari su richiesta dell'interessato, che ne deve produrre il titolo giustificativo (che deve essere riprodotto nel documento). L'ipoteca è così estinta de iure anche se non lo fosse de facto. Se la cancellazione è stata fatta in modo indebito dal conservatore, questi è tenuto al risarcimento di eventuali danni; se lo stesso si oppone alla richiesta di cancellazione, il richiedente può inoltrare reclamo all'autorità giudiziaria per costringerlo a farla. Secondo il diritto penale lo Stato ha diritto a ipotecare i beni dell'imputato per eventuali pene pecuniarie e per il suo mantenimento in carcere. Gli effetti dell'ipoteca cessano con il proscioglimento definitivo dell'imputato. § L'imposta sull'ipoteca è un tributo indiretto. Sono soggette alle imposte ipotecarie le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione delle ipoteche eseguite nei pubblici registri immobiliari. Il tributo dovuto è pari allo 0,50% del valore ipotecato (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

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