riassunzióne

sf. [ri-+assunzione]. Atto ed effetto del riassumere: riassunzione di una carica; riassunzione di personale licenziato. In particolare, riassunzione di un processo, secondo il Codice di Procedura Civile, la ripresa di un processo interrotto per la morte o l'incapacità di una delle parti. La riassunzione avviene per iniziativa della parte interessata, che deve inoltrare richiesta al giudice perché fissi l'udienza con ricorso; la richiesta deve essere fatta entro sei mesi dal momento in cui le parti sono venute a conoscenza dell'interruzione, pena la decadenza del processo. Il ricorso e il decreto di fissazione della data di riassunzione devono essere notificati alle parti, le quali devono costituirsi perché il processo possa proseguire.

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