trascrizióne (diritto)

mezzo di pubblicità sui beni immobili e mobili registrati (navi, aeromobili) al fine di far conoscere ai terzi le vicende giuridiche relative a quei beni Nei trasferimenti di beni immobili o mobili registrati, qualora sorga un conflitto tra acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, il primo che ha trascritto in pubblici registri l'atto di trasferimento è preferito rispetto a colui che non lo ha ancora fatto o lo ha fatto successivamente; quest'ultimo potrà rivolgersi al suo dante causa soltanto al fine di ottenere il risarcimento dei danni per l'inadempienza contrattuale. Da quanto detto risulta che la trascrizione non è elemento integrante della fattispecie negoziale, perché serve ad attuare soltanto una forma di pubblicità dichiarativa: chi acquista un immobile ne diventa proprietario anche se non trascrive. La trascrizione è obbligatoria anche per i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, quelli che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta; i contratti che costituiscono la comunione dei diritti sopra menzionati, quelli che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto d'uso su beni immobili, il diritto di abitazione; gli atti tra vivi di rinunzia dei diritti succitati, i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico, i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni, gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti per termine maggiore di tre anni; i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata; gli atti di costituzione dei consorzi con cui si conferisce il godimento di beni immobili, i contratti di anticresi, le transazioni che hanno per oggetto controversie su diritti immobiliari; le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di diritti reali immobiliari. Si devono trascrivere anche le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote. Alla trascrizione sono soggetti, in caso di beni immobili, anche la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione; l'accettazione dell'eredità che importi acquisti di diritti di proprietà su immobili, le servitù prediali o il diritto d'uso sugli stessi. La trascrizione si ottiene solo in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata autentica o accertata giudizialmente. Per la trascrizione di un acquisto mortis causa, oltre l'atto di accettazione e una nota in doppio originale, si devono presentare un certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.

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