concussióne

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sf. [sec. XIV; dal latino concussío-ōnis, propr. scossa].

1) Reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il Codice Penale italiano punisce la concussione con la reclusione da 4 a 12 anni congiuntamente all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Se, per l'applicazione di circostanze attenuanti, viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a 3 anni, la condanna importa l'interdizione temporanea. Per il diritto romano, vedi repetundae.

2) In medicina, violento turbamento o le conseguenze che ne derivano. Concussione cerebrale, transitoria perdita di coscienza seguita da un breve periodo di amnesia, che si verifica dopo un trauma cerebrale in sede frontale o occipitale. Pur potendo essere di una certa entità, il trauma non provoca lesioni strutturali del cervello e il paziente non entra quasi mai in coma. La perdita di coscienza non supera le 24 ore e al risveglio possono essere presenti lievi anomalie del comportamento e dell'affettività.

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