curatèla

sf. [sec. XIX; da cura, sul modello di tutela]. La funzione volta a integrare la volontà di un soggetto solo parzialmente capace di curare i propri interessi. Essa è svolta dal curatore. I soggetti sottoposti a curatela possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione; con l'assistenza del curatore possono stare in giudizio e riscuotere capitali purché ne venga determinato l'impiego; infine possono compiere, con l'assenso del curatore e con l'autorizzazione del giudice tutelare, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Tutti gli atti compiuti senza l'osservanza delle predette prescrizioni sono annullabili. § Curatela del fallito, l'ufficio preposto, sotto la direzione del giudice delegato, alla conservazione, amministrazione e realizzazione del patrimonio fallimentare. Attraverso il curatore adempie all'esecuzione collettiva fallimentare nell'interesse dei creditori, del debitore e della pubblica economia.

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