Lessico

sm. [sec. XIII; latino fumus].

1) Prodotto gassoso di una combustione. In particolare, sospensione di particelle liquide o solide in una massa gassosa. I prodotti gassosi dei processi di combustione che non contengano, o contengano solo in quantità minima, delle particelle disperse si denominano più correttamente gas di combustione, ma nell'uso corrente i due termini vengono spesso considerati sinonimi: il fumo del falò; un filo di fumo; fumo denso, nero; un fumo soffocante; far fumo, mandare fumo, non bruciare bene: la legna fresca fa fumo; questa stufa fa fumo, non ha un buon tiraggio; sapere di fumo, di vivanda che nel cuocere ha preso uno sgradevole sapore di fumo; color fumo, bruno scuro tendente al grigio; color fumo di Londra, grigio molto scuro, quasi nero; grigio fumo, nero fumo, particolari tonalità di grigio e di nero. In particolare, il fumo del tabacco; anche l'atto o l'abitudine, il vizio del fumare: mi dà fastidio il fumo; tabacco da fumo; il fumo ti fa male.

2) Per estensione, qualunque esalazione di gas o vapore che abbia aspetto di fumo: il fumo della pentola; per il freddo il respiro si trasforma in fumo; essere come il fumo negli occhi, di persona o cosa antipatica, che non si può vedere; fig., buttare il fumo negli occhi, far apparire la realtà migliore di quella che è, specialmente per ingannare, per conquistare.

3) Fig., vana apparenza: è solo fumo; discorsi pieni di fumo; essere molto fumo e poco (o niente) arrosto, di cose inconsistenti, di parole belle ma senza sostanza, di persona che, contrariamente all'apparenza, vale poco; vendere fumo, dare a intendere quello che non è; venditore di fumo, imbroglione, millantatore; persona piena di fumo, molto superba, boriosa; andare in fumo, svanire, dissiparsi, consumarsi, finire in nulla: i guadagni, le speranze sono andati in fumo; mandare in fumo un patrimonio, dilapidarlo; mandare in fumo un progetto, un disegno, rovinarli, mandarli all'aria. Specialmente al pl., ebbrezza, esaltazione, offuscamento della mente provocato dall'abuso di alcol, da forti passioni e simili: i fumi del vino; essere in preda ai fumi dell'ira.

4) Antico, indizio, accenno, traccia.

Chimica

I componenti gassosi nocivi dei fumi di combustione sono essenzialmente l'ossido di carbonio e l'anidride solforosa. L'ossido di carbonio, prodotto di una combustione incompleta, non permane a lungo nell'atmosfera e, soprattutto negli strati alti di questa, subisce un'ossidazione fotochimica che lo trasforma in biossido di carbonio; questo viene poi trasportato al suolo dalle piogge o assorbito dalle piante attraverso la fotosintesi clorofilliana. La quantità di anidride solforosa contenuta nei fumi di combustione dipende dalla percentuale di zolfo libero e di zolfo bivalente, ossia di zolfo contenuto nel combustibile sotto forma di composto organico o, nel caso dei carboni, anche sotto forma di pirite; lo zolfo presente nei carboni sotto forma di solfato di calcio non è invece nocivo e passa inalterato nelle ceneri. Passando dallo zolfo all'anidride solforosa, il peso raddoppia, per cui la combustione di un quintale di nafta al 2% di zolfo produce circa 4 kg di anidride solforosa. Nell'atmosfera questa si ossida lentamente ad acido solforico e viene trasportata al suolo dalle piogge, in parte in questa forma e in parte semplicemente disciolta nell'acqua piovana (vedi inquinamento). Sono inoltre presenti nel fumo (anche in quello del tabacco) miscele di idrocarburi ciclici parzialmente ossidati, che hanno azione cancerogena sulla cute e sul tessuto polmonare.

Diritto: regolamentazione dell'emissione di fumi

L'emissione dei fumi è regolamentata dalla legge13 luglio 1966 e dall'art. 13 D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391. La “fumosità”, o densità del fumi, può essere stimata visivamente, a distanza, confrontando il colore del fumo con una serie di sei carte di colore grigio di intensità crescente (metodo di Ringelmann), o misurata con appositi strumenti. Per i fumi di scarico degli autoveicoli (specialmente a ciclo Dieselsi usano gli opacimetri; per quelli degli impianti termici si misura, con maggior precisione, prelevando un volume noto di fumo dal camino, e facendo depositare su un filtro di carta la fuliggine in esso contenuta. Con il metodo di Bacharach si confronta l'intensità del colore della traccia lasciata sul filtro con quella di una scala, che esprime il valore di fumosità da 0 a 9; con il metodo ponderale, invece, viene pesata la fuliggine depositata sul filtro con una bilancia di precisione.

Diritto: norme per la tutela della salute pubblica

In considerazione dell'accertata pericolosità del fumo prodotto dal consumo di tabacco e in conseguenza dell'aumento del numero dei casi di malattie dell'apparato respiratorio, sia nei fumatori sia nei non fumatori (comunque esposti al cosiddetto “fumo passivo”), sono stati approvati provvedimenti legislativi e regolamentari a tutela della salute pubblica. La legge 11 novembre 1975, n. 584 ha stabilito il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico; la direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 ha esteso il divieto anche in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, sempre che in ragione di queste funzioni tali locali sono aperti al pubblico; l'accordo del 27 settembre 2001 tra il ministro della Salute, le regioni e le province autonome, nel prendere atto che il fumo di sigarette e di altri prodotti derivati dal tabacco rappresenta, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la “prima causa di morte facilmente evitabile” ha evidenziato quanto sia necessario dare priorità assoluta alle azioni di prevenzione contro il fumo di tabacco, estendendo gli ambienti soggetti a proibizione, vietando il fumo in tutti gli ambienti di lavoro a breve termine, realizzando una normativa specifica per gli ambienti per fumatori, e sviluppando la ricerca e l'uso di misuratori attivi e passivi, particolarmente in ambienti quali scuole, ospedali e altri edifici aperti al pubblico (bar, ristoranti, luoghi di lavoro al chiuso non aperti al pubblico). L'accordo, inoltre, rimanda a un apposito intervento legislativo l'estensione del divieto di fumo anche nei luoghi a frequentazione pubblica, esclusi dalla normativa vigente: bar, ristoranti, luoghi di lavoro indoor non aperti al pubblico, al fine di tutelare la salute delle persone dall'esposizione al fumo passivo; la legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha previsto il raddoppio della misura della sanzione stabilita in caso di violazione del divieto di fumare, qualora questa sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.La legge n. 3 del 2003, che disciplina il fumo al di fuori dei locali privati, ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali a frequentazione pubblica, inclusi bar, ristoranti e luoghi di lavoro.

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