inchièsta

sf. [sec. XIV; da inchiedere]. Ricerca di dati, notizie, collegamenti, utili a determinare natura e aspetti di un avvenimento, di una situazione e simili, per lo più con veste ufficiale e disposta dalle competenti autorità: inchiesta giudiziale, l'istruzione di un processo; inchiesta parlamentare, amministrativa; inchiesta internazionale, vedi anche controversia e Corte Internazionale di Giustizia (ONU). Anche servizio giornalistico condotto con vasto impiego di mezzi e imperniato su un problema da approfondire: un'inchiesta sulla mafia. In particolare, in sociologia, raccolta iniziale di dati da utilizzare in un rilevamento, in un'analisi sociologica; inchiesta linguistica, raccolta di materiali fatta solitamente in loco sulla base di appositi questionari, per ricerche linguistiche e dialettali e specialmente per acquisire i dati da elaborare negli atlanti linguistici; in araldica, lo stesso che arma dimandante. § Inchiesta amministrativa, attività inquisitoria attuata in casi straordinari da alcuni organi della Pubblica Amministrazione (per esempio governo, ministro, prefetto) per accertare eventi eccezionali. Non trova una particolare disciplina giuridica se si esclude “il potere d'indagine” conferito, ai sensi del testo unico sugli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ad apposite commissioni dal Consiglio comunale o provinciale. L'inchiesta è però ammessa e regolata per consuetudine e trova ragione nel determinarsi di eventi straordinari (per esempio gravi disordini di ordine pubblico, calamità nazionali, diffusione di un morbo in via epidemica, gravi disfunzioni nell'esercizio di alcuni servizi pubblici). In ordine ai poteri dell'organo inquirente, la dottrina giuridica reputa che esso goda dei poteri del giudice penale nell'esercizio della propria attività inquisitoria, eccetto che per le ispezioni personali, per le quali sarebbe competente il giudice civile. § Inchiesta parlamentare, indagine ordinata dalla Camera o dal Senato su materie di pubblico interesse. È prevista dalla stessa Costituzione (art. 82) e disciplinata dai regolamenti della Camera e del Senato. È deliberata dall'Assemblea con lo stesso procedimento previsto per i progetti di legge assieme al suo oggetto. Di conseguenza viene nominata una commissione che deve rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. A essa sono riconosciuti gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria in sede penale. Se entrambe le assemblee, Camera e Senato, deliberano un'inchiesta sulla stessa materia, esse possono accordarsi di procedere insieme. Se una commissione d'inchiesta ritiene opportuno trasferire se stessa o un suo membro fuori sede, deve avvertire il presidente dell'Assemblea cui appartiene. Conclusi i suoi lavori, la commissione d'inchiesta riferisce all'Assemblea, che prenderà gli opportuni provvedimenti. § Inchiesta su sinistri, in caso di sinistro marittimo o aereo, una prima inchiesta sommaria è compiuta dalle autorità del luogo in cui si è raccolta la prima notizia del disastro; segue poi un'inchiesta formale, che può essere sollecitata dagli stessi interessati o aperta direttamente d'ufficio quando il disastro sia dovuto a dolo o per colpa; è aperta dall'autorità marittima o consolare competente, per i sinistri marittimi; è affidata all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, organo sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i sinistri nel settore dell'aviazione civile.