rifugiato

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Definizione

sm. (f. -a) [pp. di rifugiarsi]. Chi per ragioni politiche non può esercitare in patria il diritto alle libertà democratiche e per le sue idee è sottoposto a persecuzioni da parte dello Stato, per cui chiede asilo politico all'ambasciata di un Paese straniero o a un altro Stato. I rifugiati hanno diritto all'assistenza e in genere sono raccolti in centri per stranieri, dai quali sono poi smistati per la loro nuova residenza definitiva.

Cenni storici

Il problema era sorto in passato a seguito delle guerre di religione, ma si fece più acuto dopo la prima guerra mondiale con il mutamento di regime avvenuto in Russia nel 1917; con l'avvento del fascismo in alcuni Stati europei; con le persecuzioni politiche e razziali; con le epurazioni e le discriminazioni. Il fenomeno si rinnovò in proporzioni ancora maggiori dopo la seconda guerra mondiale per rivoluzioni e controrivoluzioni, colpi di Stato, bruschi mutamenti di regime, conflitti locali, ecc. Inizialmente la cura dei rifugiati fu affidata alla Croce Rossa Internazionale, poi si diede loro uno status giuridico che riconosceva molti diritti dei cittadini. Nel 1939 fu istituito un Alto Commissariato per i profughi internazionali sotto l'egida della Società delle Nazioni; nel 1951 finalmente la Convenzione di Ginevra unificava le varie normative sui rifugiati, equiparandoli ai cittadini dello Stato ospitante in quanto a capacità civile, diritto al lavoro (dietro richiesta di una ditta) e all'assistenza, e riconfermava il loro diritto a non essere espulsi e a godere della protezione legale. In realtà i singoli Stati danno spesso a queste norme una interpretazione restrittiva. In Italia la legge 28 febbraio 1990, n. 49, ha disposto una riforma della materia. Non è consentito l'ingresso nel territorio italiano dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi, risulti che il richiedente: sia stato già riconosciuto rifugiato in un altro Stato; sia stato condannato in Italia per un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (art. 380 Codice Procedura Penale) o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Se non ricorrono le ipotesi impeditive, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato italiano e il questore competente rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento. Avverso la decisione di respingimento è ammesso un ricorso avanti le giurisdizioni italiane.

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