Il sistema tributario italiano

Il sistema tributario è il complesso delle norme giuridiche che regolano la disciplina dei tributi e la loro applicazione.

Principi generali

Opera in materia tributaria la riserva di legge di cui all'art. 23 Costituzione secondo il quale “nessuna prestazione .... patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Per le imposte, la scelta legislativa deve corrispondere a situazioni che abbiano un rilievo economico effettivo e attuale. Si applica, infatti, l'art. 53 Cost. che dispone che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Il secondo comma del medesimo articolo poi, nel prevedere che “il sistema tributario è informato a criteri di progressività” richiede che l'imposizione (nel suo complesso) sia in rapporto più che proporzionale rispetto alla ricchezza posseduta, in attuazione di finalità solidaristiche (art. 2 Cost.) e redistributive.

L'attuale sistema tributario è stato largamente, anche se non completamente, definito dalla riforma realizzata nei primi anni Settanta. In questi anni vengono infatti emanati, in attuazione della legge delega del 9 ottobre 1971 n. 825, una serie di decreti legislativi che introducono le imposte sui redditi e l'IVA e ridisciplinano le principali imposte indirette, il sistema del contenzioso, l'accertamento e la riscossione. Sempre negli stessi anni muta la regolamentazione della finanza regionale e degli enti locali minori. Nell'ottica di questa riforma assumono centrale rilevanza le imposte sul reddito.

Le imposte sul reddito

L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è attualmente disciplinata dal testo unico 22 dicembre 1986 n. 917 e incide sui redditi posseduti dalle persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Il tributo presenta i caratteri della generalità (avendo a oggetto il reddito complessivo), personalità (in quanto nella tassazione rilevano una serie di oneri, spese, detrazioni personali e familiari volti a valutare la forza economica colpita nel quadro delle condizioni soggettive) e progressività (con applicazione di aliquote per scaglioni che aumentano in misura più che proporzionale rispetto all'incremento del reddito). La tassazione del reddito complessivo trova un proprio limite nella rigida individuazione delle singole categorie reddituali tassabili (introdotta con il testo unico 917/86) e cioè: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa, redditi diversi.

Il reddito imponibile è determinato sottraendo al reddito complessivo gli oneri deducibili (i più importanti sono costituiti dai contributi previdenziali). Applicando le aliquote all'imponibile si ottiene l'imposta lorda. Da questa vanno dedotte le detrazioni per carichi di famiglia, per redditi di lavoro dipendente e autonomo nonché quelle riguardanti, nella misura del 19%, le spese sostenute per interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione, premi di assicurazione sulla vita, spese mediche, ottenendo così l'imposta netta da pagare.

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG, disciplinata ora dal testo unico 917/86) colpisce, con aliquota proporzionale, i redditi posseduti da soggetti differenti dalle persone fisiche che siano centri di imputazione autonomi del presupposto d'imposta. Non solo dunque le società di capitali, ma anche enti pubblici e privati, associazioni non riconosciute, consorzi, ecc.

L'imposizione sulle attività finanziarie

I redditi di capitale (interessi, dividendi) e le plusvalenze (capital gains) realizzate mediante la cessione di partecipazioni sociali da parte di privati, cioè al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa, sono esclusi dalla imposizione progressiva e ammessi a un regime sostitutivo che prevede nella maggior parte dei casi un'aliquota del 12,5%.

L'Imposta sul Valore Aggiunto

La riforma introduce, con il DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e in attuazione delle direttive comunitarie, l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), abrogando al contempo l'IGE, che in precedenza si applicava ai consumi. L'imposta trova la propria principale regolamentazione nelle Direttive della Comunità Europea, a partire dalla Prima del 11 aprile 1967 n. 67/227, in base alla quale è stata istituita, e soprattutto della Sesta del 17 maggio 1977 n. 77/388 sulla base imponibile uniforme. Si configura come un'imposta indiretta sugli scambi che viene attuata con l'obbligo, gravante su chi cede beni o presta servizi nell'esercizio di imprese, di arti o di professioni, di addebitare al proprio cliente un'imposta proporzionale al corrispettivo. L'imprenditore o il professionista dovrà poi versare allo Stato l'imposta addebitata al netto di quella assolta sugli acquisti.

Accise

Le accise sono imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Sono sottoposti ad accise gli oli minerali, l'alcol, le bevande alcoliche.

Carbon tax

La legge 448/98 ha disposto l'aumento delle accise sugli oli minerali stabilendo che le maggiori entrate siano utilizzate per realizzare interventi compensativi dell'inquinamento derivante da CO2, responsabile dell'effetto serra, quali: incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per le fonti rinnovabili o per la gestione delle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa.

I tributi regionali

La Costituzione opera un riconoscimento delle autonomie locali sia in generale (art. 5 Cost.) sia in particolare, con riferimento all'autonomia finanziaria (art. 119 Cost., oggetto di revisione costituzionale nel 2001). Quest'ultimo articolo, che dovrebbe essere il perno del federalismo fiscale, sancisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Gli enti citati, cui vengono attribuite “risorse autonome”, dispongono inoltre di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Prima di questa riforma la competenza tributaria delle regioni ordinarie (quelle a statuto speciale godono da tempo di autonomia finanziaria) era stata delineata dalla legislazione ordinaria come meramente attuativa, essendo lasciato loro intervenire – in modo differente per i vari tributi – solo sull'atto di istituzione dei tributi locali (già predeterminati dalla legge statale), sulla determinazione delle aliquote (o comunque sulla modulazione dell'entità della prestazione entro limiti predefiniti) e sull'attività di applicazione e accertamento. Il quadro dei tributi delle regioni ordinarie si componeva dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, delle tasse sulle concessioni regionali, della tassa automobilistica regionale, della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, tutti regolati dalla più volte modificata legge 16 maggio 1970 n. 281. Successivi interventi normativi hanno introdotto altri tributi, come quelli addizionali (come l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione al PRA o all'imposta di consumo di gas metano, d.lg. 398/1990), l'imposta regionale sulla benzina per autotrazioni (di istituzione facoltativa, d.lg. 398/1990), il tributo sulle discariche (legge 549/95) e, da ultimo, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446) il cui oggetto è l'esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Il gettito dell'imposta è dovuto alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta (che costituisce la base imponibile) si è realizzato. Le regioni, in rapporto all'IRAP, hanno poi l'ampio potere di disciplinare le procedure applicative dell'imposta, ai sensi dell'art. 2 d.lg. 446/97.

Accanto all'IRAP, che è diventata il cardine della riforma del 1998, con lo stesso provvedimento istitutivo (d.lg. 446/1997), è stata introdotta un'addizionale all'IRPEF la cui aliquota (variabile dallo 0,5 all'1%) è compensata da diminuzione proporzionale dell'aliquota erariale in modo da lasciare inalterata la progressività.