cadi o cadì

sm. [dall'arabo qādī, colui che giudica]. Giudice unico civile e penale previsto dal diritto islamico, in cui, prima delle recenti riforme, non esisteva un organo collegiale giudicante. Il cadi era nominato dal sovrano o dal governatore di provincia e revocato dalla stessa autorità. Le sue sentenze erano, salvo casi eccezionali, inappellabili. In alcune città vi potevano essere più cadi , uno per ogni scuola ortodossa. In genere la nomina aveva una durata limitata nel tempo. La Turchia è stata il primo Paese musulmano a sostituire al cadi l'autorità dei tribunali d'appello (decreto del 4 dicembre 1882). Tale tendenza si va ormai estendendo a tutta l'area musulmana.

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