carabinière

Indice

Lessico

sm. [sec. XIX; dal francese carabinier, da carabine, carabina].

1) In senso generico, soldato armato di carabina.

2) In Italia, militare appartenente all'Arma dei Carabinieri. Fig.: fare il carabiniere, usare eccessiva severità, sottoporre a rigido controllo; anche come agg.: Stato carabiniere, che attende unicamente a compiti di difesa nazionale e sicurezza interna.

Cenni storici

Furono chiamati carabinieri (o carabini) gli appartenenti a un corpo di cavalleria leggera, armati di archibugio corto, istituito in Francia da Enrico II. Con Luigi XIII i carabinieri furono riuniti in reggimenti autonomi; nel 1691 furono raggruppati in squadroni per formare il “Corpo reale” o “brigata di Carabinieri”. In Inghilterra il 4º Dragoons Guard ebbe il nome di carabinieri. Anche la cavalleria napoleonica ebbe reggimenti di carabinieri e così gli eserciti francesi della Restaurazione e del Secondo Impero. L'Arma dei Carabinieri trae le sue origini dal Corpo dei Carabinieri Reali istituito dal re Vittorio Emanuele I di Savoia nel 1814 per assicurare nello Stato e presso l'esercito in guerra la conservazione dell'ordine e l'esecuzione della legge. Come arma combattente i carabinieri parteciparono a tutte le guerre di indipendenza e ai due conflitti mondiali. I loro compiti tuttavia non sono soltanto di natura militare, ma anche di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria . Per quanto concerne la sicurezza pubblica essi , ai sensi del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, devono agire per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza e incolumità dei cittadini e della loro proprietà; devono operare per l'osservanza di leggi e decreti dello Stato e degli enti pubblici territoriali, prestando soccorso in caso di infortuni pubblici e privati; devono quindi intervenire quando avvengono delle infrazioni alle leggi oppure quando sono richiesti da pubblici ufficiali o da privati per l'adempimento dei compiti precedentemente indicati (art. 2). Essi hanno, in questo campo, compiti di vigilanza e assistenza; il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, per questi compiti, dipende dal Ministero dell'Interno, mentre, per quanto riguarda la disciplina e l'amministrazione in generale, dipende dal Ministero della Difesa (art. 24). Vi sono infine dei compiti di polizia giudiziaria in forza dell'art. 11 dell'ordinamento organico dell'Arma. I carabinieri sono quindi considerati, secondo il loro grado, ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono compiere tutti quegli atti a essi attribuiti dal Codice di Procedura Penale, in ordine agli arresti (art. 222, 235-238), perquisizioni (224), interrogatori e ispezioni (225). Provvedono infine ai servizi presso i tribunali e le corti giudiziarie. Attualmente la struttura dell'Arma è così articolata: comando generale, preposto alla direzione operativa, amministrativa e logistica; organizzazione addestrativa costituita dall'Ispettorato scuole da cui dipendono la Scuola ufficiali di Roma, la Scuola marescialli e brigadieri di Firenze, la Scuola carabinieri effettivi di Roma e le Scuole carabinieri ausiliari di Torino e Benevento; organizzazione mobile inquadrata nella Divisione unità mobile speciale che comprende i reggimenti e 13 battaglioni oltre al reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania; organizzazione territoriale articolata capillarmente su tutto il territorio nazionale con Divisioni, Comandi Regioni, Comandi Provinciali, Compagnie e Stazioni e una serie di unità operative fra le quali i Cacciatori di Calabria e i Cacciatori di Sardegna, reparti che utilizzano come mezzo di trasporto l'elicottero, costituiti in questi ultimi anni per combattere il banditismo, i sequestri di persona e la criminalità organizzata nelle omonime regioni; organizzazione speciale suddivisa nei seguenti comparti: Tutela del lavoro, Antisofisticazioni e Sanità, Tutela patrimonio artistico, Nucleo operativo ecologico, Tutela Norme Comunitarie e Agroalimentari, Ministero Affari Esteri, Banca d'Italia. Nell'ambito dei reparti speciali devono essere ricordati il Raggruppamento Operativo Speciale (ROS), il Gruppo di Intervento Speciale (GIS), il Centro Carabinieri Investigazioni Scientifiche (CCIS), il Servizio Navale, il Servizio Aereo, il Reggimento a Cavallo e il Reggimento Corazzieri. § In base alla legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri è passata dalle dipendenze dello Stato Maggiore Esercito (del quale i carabinieri erano, in base al regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, il primo reparto) a quelle dello Stato Maggiore Difesa, assumendo il rango di quarta forza armata (con Esercito, Aeronautica e Marina). Per quel che riguarda le attività militari, ferme restando le previsioni del regolamento approvato col predetto regio decreto, l'Arma dipende direttamente dal capo di Stato Maggiore della Difesa (con la possibilità di nominare generali di corpo d'armata, ma non il comandante generale dei carabinieri, che dovrà provenire sempre dall'esercito), mentre per quelle di polizia giudiziaria continuà a dipendere dal ministro dell'Interno. Le norme di attuazione della legge n. 78 citata, contenute nel decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, hanno specificato che per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei Carabinieri fa capo al Ministero della Difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche, al Ministero dell'Interno per l'accasermamento ed il casermaggio. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o autorità nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e autorità. L'Arma, quale struttura operativa nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede ad assicurare la continuità del servizio d'istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità. Concorre inoltre a prestare soccorso alle popolazioni interessate dagli eventi calamitosi. La nuova struttura organizzativa dell'Arma dei Carabinieri, quale definita dal suddetto decreto n. 297, si articola in Comando generale, organizzazione addestrativi, organizzazione territoriale, organizzazione mobile e speciale e reparti per esigenze specifiche. Lo stesso decreto specifica nel dettaglio l'organizzazione dei reparti e l'ordinamento gerarchico dell'Arma.

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