con spése
Redazione De Agostini
loc. usata nella terminologia bancaria. Indica la clausola inserita nella girata per l'incasso di un effetto allo scopo di autorizzare la banca girataria a elevare protesto in caso di mancato pagamento e a restituire la cambiale protestata con l'atto di protesto e il relativo conto di ritorno contro rimborso della provvigione e delle relative spese.